25.03.2013

Le informazioni raccolte formano indizi per innescare i controlli

  • Italia Oggi

La prima domanda che probabilmente è normale fare è: ma che tipo di dati gli operatori finanziari trasmettono all’Agenzia delle entrate? Solo i saldi o anche i movimenti annuali? Vediamo dunque di rispondere a queste domande ipotizzando il caso di un contribuente che intrattiene un rapporto di conto corrente, ha un dossier titoli e utilizza la carta di credito. Seguendo il contenuto del provvedimento i dati che vengono trasmessi all’anagrafe tributaria sono essenzialmente riconducibili a due ipotesi:

– il saldo all’inizio e alla fine dell’anno. Quindi, se il contribuente all’inizio dell’anno dispone di 50 mila euro di conto corrente e alla fine dell’anno dispone di 60 mila euro, questi sono dati conosciuti;

– le movimentazioni in accredito e in addebito che hanno riguardato quel conto. Quindi, da un saldo positivo di 10 mila euro nel corso dell’anno, l’Agenzia conoscerà anche la modalità di formazione sommando algebricamente afflussi e uscite costruendo un primo tassello da, eventualmente, utilizzare successivamente;

– per il dossier titoli, di fatto, al di là dei valori contabili di inizio e fine anno, la comunicazione riguarderà gli apporti e i prelievi effettuati nel corso dell’anno, quindi investimenti e disinvestimenti in titoli;

– per la carta di credito, oltre all’analisi dei limiti di spesa, saranno segnalati gli acquisti effettuati nel corso dell’anno. In questa indicazione, per esempio, si può trovare la spiegazione del fatto che, ai fini dello spesometro, non viene richiesta ai commercianti la segnalazione dell’operazione effettuata con il privato. Ciò in quanto sarà la banca che ha emesso la carta di credito a comunicare i dati in questione.

Dall’afflusso complessivo di questi dati l’Agenzia delle entrate avrà un riscontro immediato e sostanzialmente complessivo di quale sia la situazione finanziaria del contribuente in termini di disponibilità e di movimentazione. Potrebbe essere questo un primo indizio per avviare una indagine fiscale che, in ogni caso, non sfocia immediatamente in un avviso di accertamento. I dati in questione potrebbero essere un indizio in quanto, nelle motivazioni del provvedimento si legge che le informazioni ricavate servono per svolgere con maggiore proficuità e celerità le attività istruttorie connesse alla esecuzione delle indagini finanziarie. Di fatto, dunque, un innesco ai controlli basati appunto sui dati di natura finanziaria. Che potrebbe generare una serie di incroci utili ai fini dell’applicazione del redditometro pensando, per esempio, a questi casi:

– se vi è un incremento del saldo di conto corrente dall’inizio alla fine dell’anno, vi è un incremento della quota di risparmio che, per quello specifico anno, comporta l’assimilazione a un maggiore reddito;

– la sommatoria degli accrediti e degli addebiti potrebbe rappresentare una evidenziazione incrociata con investimenti e disinvestimenti patrimoniali il cui «delta» viene tenuto in considerazione ai fini della applicazione del nuovo redditometro;

– le movimentazioni della carta di credito potrebbero ovviamente essere riconducibili ad acquisti o spese effettuate per usufruire di servizi o di beni che, nel nuovo redditometro, costituiscono indicatori di capacità contributiva.

Considerato che in anagrafe tributaria affluiscono già una serie di dati ulteriori quali i contratti e le utenze, è evidente che il quadro complessivo della posizione del contribuente potrà apparire da un punto di vista finanziario decisamente più chiaro.

Ma una volta che l’Agenzia delle entrate avrà a disposizione questa enorme mole di dati, come procederà alla individuazione dei contribuenti nei confronti dei quali avviare un controllo? Sul punto, va detto come sia la norma sia il provvedimento rinviano all’individuazione di appositi criteri che, in linea di principio si devono ritenere fondati su uno scostamento rilevante tra quanto dichiarato e quanto risultante, intanto, dalle movimentazioni finanziarie. In altri termini, laddove il contribuente dichiari un reddito, per esempio, di 20 mila euro e movimenti nel corso del medesimo anno importi decisamente superiori, per esempio, pari a 60 mila euro, è possibile che la lampadina dell’Agenzia delle entrate possa accendersi al fine di verificare la posizione fiscale. Un aspetto particolarmente delicato potrebbe rivestire l’analisi di questi dati nei confronti di alcune categorie di contribuenti per i quali, a fronte di determinati meccanismi normativi, i dati relativi alle «uscite» a determinate condizioni possono rappresentare materia imponibile. Si pensi ai professionisti e agli imprenditori individuali per i quali, appunto, i prelievi se non giustificati possono costituire base di riferimento per l’imputazione di maggiori compensi o ricavi. Quindi, se in generale le movimentazioni negative di un conto corrente costituiscono sinonimo di spesa e comunque di capacità contributiva, per i professionisti e gli imprenditori il rilievo di questi prelievi può essere duplice in quanto a determinare condizioni quelle movimentazioni possono diventare maggiori compensi o ricavi e dunque maggior reddito. In questo quadro va anche detto come:

– i primi invii dovrebbero riguardare i dati relativi ai periodi di imposta 2011 e 2012, senza un interessamento dei periodi di imposta 2009 e 2010, nei quali già opera il nuovo redditometro;

– la conservazione dei dati verrà effettuata per un periodo pari al massimo tempo previsto per gli accertamenti fiscali e, dunque, sino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, tenendo conto anche del caso in cui la dichiarazione è omessa;

– vi è una incognita relativa ai conti che sono stati aperti in seguito, per esempio, allo scudo fiscale che sono come noto segretati. Sulla base della lettura del provvedimento non è chiaro se anche questi dati saranno comunicati ovvero verrà data contezza esclusivamente della loro esistenza, ma con valorizzazione pari a zero.