20.12.2017

Le imprese con atto del notaio

  • Italia Oggi

Torna nella competenza esclusiva dei notai la stipula degli atti di costituzione dell’impresa familiare e di fusione, scissione, trasformazione e trasferimento delle aziende. Il decreto fiscale aveva previsto che tali atti potessero essere sottoscritti con la firma digitale, il che rendeva possibile l’operazione alla mera presenza di un intermediario dotato appunto di tale firma (si veda ItaliaOggi del 15/12/2017). Ma la previsione è stata completamente ribaltata con un emendamento approvato in commissione bilancio alla camera al ddl Bilancio 2018, il quale modifica il comma 1-ter, introdotto dal dl 148/2017 nell’art. 36 del dl 112/2008, sostituendo le parole «sottoscritti con firma digitale» con «stipulati con atto pubblico informatico».

Gli atti societari, espressamente indicati nell’art. 11-bis del dl 148/2017, sono quelli di trasformazione, di fusione e di scissione, di cui agli articoli da 2498 a 2506 cc, dell’enunciazione dell’impresa familiare, di cui all’art. 230-bis cc, nonché di cessione, anche in godimento, dell’azienda, di cui all’art. 2556 cc.

Per eseguire queste operazioni societarie, di natura straordinaria, sarebbe dunque potuta bastare la presenza di un intermediario dotato di firma digitale, ancorché si facesse riferimento agli atti di natura tributaria (refuso?), stante il fatto che la nuova disposizione risultava inserita all’interno dell’art. 36 del dl 112/2008 che, guarda caso, ha introdotto la possibilità di trasferire le quote di partecipazione delle società a responsabilità limitata mediante firma digitale, in assenza di notaio.

La norma indicata era apparsa, fin da subito, disarticolata, facendo riferimento a fantomatici atti di «natura fiscale» che gli intermediari abilitati, di cui al comma 2-quater, dell’art. 31, legge 340/2000, testualmente richiamati, potevano effettuare; già da tale indicazione non si riusciva a comprendere quali fossero gli atti aventi efficacia tributaria, scollegati dagli atti societari indicati, e che la normativa civilistica richiedeva, per la maggior parte, nella forma dell’atto pubblico.

In effetti, l’articolo 11-bis, come si evinceva chiaramente dalla scheda di lettura, estendeva la facoltà di utilizzo della firma digitale alla sottoscrizione dei citati atti concernenti le imprese e, in particolare, l’articolo indicato, aggiungendo il comma 1-ter, all’art. 36, dl 112/2008, prevedeva la facoltà di utilizzo della firma digitale per la relativa sottoscrizione, sebbene nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione dei documenti informatici.

Da subito si è appalesato, quantomeno, un mancato coordinamento delle norme, stante il fatto che anche l’art. 2500 cc, inerente alla trasformazione in società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata deve risultare da «atto pubblico», quindi da atto redatto da un notaio, e, quindi, la firma digitale, legata agli atti di natura fiscale, strideva con le disposizioni del codice civile.

Le modifiche in commento consentono ora di utilizzare certamente la firma digitale ma in luogo di sottoscriverli con firma digitale, gli atti possono essere stipulati soltanto nella forma di «atto pubblico informatico»; quindi, si mette una pietra tombale alla paventata semplificazione e si ripristina la situazione esistente, obbligando gli interessati a redigere gli atti nella forma di atto pubblico, con la possibilità, però, che gli stessi siano sviluppati in formato elettronico, fermo restando il rispetto dei requisiti formali necessari per l’iscrizione degli stessi nel registro delle imprese.

A tal fine vengono richiamati il comma 1 dell’art. 2436 cc, che concerne il deposito, l’iscrizione e la pubblicazione delle modifiche statutarie nel registro delle imprese, attività assegnate al notaio che ha verbalizzato, e il comma 2, dell’art. 2556 cc, il quale richiede che i contratti di trasferimento, in proprietà o in affitto, dell’azienda, devono essere depositati al registro delle imprese, nella forma pubblica (atto pubblico) o, quantomeno, per scrittura privata autenticata.

Fabrizio G. Poggiani