20.12.2012

Lavoro, gli stage tornano liberi

  • Italia Oggi

Gli stage ritornano liberi. Cadono infatti i vincoli su durata (sei mesi) e campo di applicazione (neo-diplomati e neo-laureati entro 12 mesi dal conseguimento del relativo di studio). A mettere la parola fine alle limitazioni introdotte nel 2011 è la sentenza n. 287 depositata ieri dalla Corte costituzionale che dichiara l’illegittimità dell’articolo 11 del dl n. 138/2011, per violazione dell’articolo 117 della costituzione. La legge statale, in altre parole, è andata oltre le proprie competenze, invadendo quelle di esclusiva pertinenza delle Regioni.

La riforma del 2011. Le novità cancellate vennero introdotte dalla manovra estiva bis del governo Berlusconi, al fine di porre argine ad abusi e utilizzo distorto dei tirocini e dotare l’intero territorio nazionale di un’unica disciplina (su 20 regioni, soltanto sette hanno provveduto a dotarsi di propria regolamentazione). L’articolo 11 del dl n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011, in particolare, ne riformava la disciplina dei cosiddetti tirocini formativi e di orientamento finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l’occupabilità dei giovani nella fase di transizione dalla scuola al lavoro, mediante la formazione in ambiente aziendale e la conoscenza diretta del mondo del lavoro. La riforma, invece, non toccava gli altri tipi di tirocini (quelli svolti a favore di disoccupati, disabili, invalidi ecc.), neppure quelli «curriculari», cioè quei tirocini inclusi in piani di studio di università e istituti scolastici oppure le altre esperienze previste all’interno di un percorso formale di istruzione o di formazione. La manovra, in sostanza, disponeva che gli stage, promossi sulla base delle normative regionali (ovvero, in mancanza, sulla base dell’articolo 18 della legge n. 196/1997, il famoso pacchetto Treu per l’occupazione, e del relativo regolamento di cui al dm n. 142/1998) dovessero avere una durata non superiore a sei mesi, proroghe comprese, ed essere promossi unicamente a favore di neodiplomati o neolaureati entro i 12 mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio.

Le Regioni sono contro. Ma la riforma non è andata giù ad alcune regioni. Precisamente a Toscana, Emilia-Romagna, Liguria, Umbria e Sardegna le quali, con diversi ricorsi, hanno impugnato l’articolo 11 criticando, tra l’altro, la violazione degli articoli 117 e 118 della costituzione. A loro dire (sospetto che trova conferma nella sentenza), disciplinando i tirocini formativi e di orientamento non curriculari, l’articolo 11 detta «una normativa che entra nella materia della competenza regionale residuale inerente la “istruzione e formazione professionale”». La corte costituzionale ha ritenuto fondate le critiche mosse dalle regioni e priva di valenza, invece, la tesi difensiva dello stato che sosteneva, piuttosto, che l’articolo 11 andasse inquadrato tra le competenze esclusive dello stato perché relativo ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (articolo 117, comma 2, lettera m, della costituzione).

La riforma del 2013. Occhi puntati, a questo punto, al prossimo anno quando c’è la scadenza della delega contenuta nella legge n. 92/2012 (la riforma Fornero) per le linee guida sugli stage sulla base dei seguenti criteri: revisione della disciplina dei tirocini formativi, anche in relazione alla valorizzazione di altre forme contrattuali a contenuto formativo; previsione di azioni e di interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell’istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta l’attività; individuazione degli elementi qualificanti del tirocinio e degli effetti conseguenti alla loro assenza; riconoscimento di una congrua indennità, anche forfetaria, in relazione alla prestazione svolta.