19.07.2017

L’arbitro Consob non «chiude» sulle Venete

  • Il Sole 24 Ore

Per le banche venete i risparmiatori potranno rivolgersi in ogni caso all’Arbitro per le controversie finanziarie. A deciderlo è stato lo stesso organismo di risoluzione stragiudiziale della Consob, in riferimento a una vicenda anteriore alla liquidazione della banca e pendente davanti all’Acf prima della liquidazione. In questo modo si lascia una strada aperta a un numero notevole di risparmiatori che all’Arbitro Consob si sono rivolti. Su circa 1.100 ricorsi pervenuti all’Acf infatti quasi la metà riguarda le banche venete (e comunque tutti i casi analoghi che dovessero accadere in seguito).
La decisione dell’Acf (la 22 del 2017) susciterà probabilmente molte discussioni e commenti in ambito giuridico. L’articolo 83 del Testo unico bancario stabilisce infatti l’improcedibilità di qualsiasi azione già promossa contro un intermediario sottoposto a liquidazione coatta amministrativa. Ma -argomentano all’Acf – quando ci si rivolge a un organismo di risoluzione alternativo delle controversie (uno strumento di Adr, come si dice utilizzando la sigla inglese), non ci si sta rivolgendo a un giudice e quindi per i risparmiatori la strada è aperta, la decisione dell’arbitro infatti non è un titolo esecutivo e non ha carattere vincolante. Quanto poi a quello che succederà dopo, coloro che hanno avuto ragione davanti all’Acf potranno utilizzare la pronuncia come prova del credito. Poi spetterà al commissario liquidatore accogliere o meno la loro richiesta. In caso contrario occorrerà seguire le vie previste dalla legge fallimentare.
Altre pronunce dell’Acf depositate ieri riguardano prodotti finanziari venduti a soggetti che lamentavano la loro adeguatezza. Interessante vedere in quali casi l’Acf ha scelto di accogliere le ragioni degli investitori e in quali no. Ha avuto ragione per esempio un neo pensionato che aveva comprato un pacchetto di azioni di una banca (a desumere dalle cifre citate dalla decisione si dovrebbe trattare della popolare di Vicenza). In passato l’interessato aveva fatto modesti investimenti (meno di 2mila euro) e aveva una cultura finanziaria non adeguata al prodotto venduto. Una cifra più alta – probabilmente buona parte della liquidazione – di circa 30mila euro gli era stata venduta nell’occasione che l’interessato denunciava. L’Acf ha deciso che gli vadano restituite tutte le somme in questione. Successivamente però l’interessato aveva aderito all’aumento di capitale del 2013, firmando diversi moduli in cui lo si avvertiva che l’investimento non era adeguato a lui. Questa parte delle somme non gli è stata riconosciuta. Quindi sempre leggere bene. Come pure in un’altra decisione è stata decisa la restituzione delle somme per due derivati venduti a un 86enne senza cultura finanziaria.
Respinti invece i ricorsi di due altri soggetti a cultura finanziaria più elevata, che avevano fatto investimenti in passato e che avendo sottoscritto due polizze unit linked, sostenevano di non aver capito che si trattasse di qualcosa di diverso da una polizza vita. Il cliente insomma non ha sempre ragione. E qualche volta deve assumersi le sue responsabilità.