07.05.2020

La sospensione Covid-19 allunga i termini per l’adesione

  • Il Sole 24 Ore

Conciliazione a distanza, notifica di atti urgenti e termini sospesi anche per l’adesione: sono queste alcune delle risposte delle Entrate raccolte nella circolare n. 11 di ieri.

La conciliazione

Il documento estende la procedura già prevista per i procedimenti di adesione «a distanza», anche alle conciliazioni. L’accordo, quindi, va sottoscritto con firma digitale e poi potrà essere depositato tramite il Sistema informativo della giustizia tributaria.

Notifica atti

La circolare ricorda che l’articolo 67 del Cura Italia disciplina la sospensione dei termini relativi alle attività di controllo e di accertamento dall’8 marzo al 31 maggio 2020.

Solo per situazioni indifferibili e urgenti le attività proseguiranno. Tale valutazione dovrà avvenire caso per caso, sono comunque considerate indifferibili e urgenti la constatazione del fatto costituente reato e la richiesta di misure cautelari per il fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito. Nel caso di misure cautelari, il termine di 120 giorni per la notifica dell’atto impositivo, si intende sospeso fino al 31 maggio.

L’adesione

È stato richiesto se nel computo dei giorni si debbano sommare sia la sospensione Covid, sia eventualmente la pausa estiva. L’Agenzia, richiamando precedenti circolari, ha confermato il cumulo di tutte le sospensioni e quindi ai 60 più 90 giorni ordinariamente previsti in caso di adesione, si sommano i 64 (dal 9 marzo all’11 maggio) ed eventualmente i 31 giorni della pausa estiva (dall’1 al 31 agosto). Secondo la circolare tale interpretazione risulta coerente con il trattamento del termine di 90 giorni dell’adesione il quale fa esplicito riferimento all’impugnazione.

Questa posizione va salutata favorevolmente in quanto consentirebbe anche al contribuente di beneficare di termini più lunghi. Tuttavia, lascia perplessi la certezza dell’Agenzia sulla controversa questione, soprattutto alla luce dei precedenti in materia.

Giova ricordare che dinanzi alla medesima norma, ora richiamata dall’Ufficio a sostegno della propria conclusione, la Cassazione aveva escluso la cumulabilità dei termini feriali. I giudici di legittimità (sentenze 7386/2019, 7995/2016 e 11632/2015) avevano dichiarato l’inammissibilità dei ricorsi presentati con il cumulo dei giorni (90 adesione+sospensione feriale), ritenendo l’adesione una procedura amministrativa, per la quale non era applicabile una regola solo processuale. La questione è stata risolta solo a seguito di specifico intervento normativo (articolo 7-quater, comma 18, del Dl 193/2016).

Nella sospensione Covid-19 non è prevista alcuna estensione alla fase dell’adesione, con la conseguenza che oggettivamente resta il dubbio sulla cumulabilità.

Si tratta di una questione particolarmente delicata atteso che l’eventuale inammissibilità può essere sempre rilevata anche di iniziativa del giudice in ogni stato e grado del procedimento (fino in Cassazione), senza la necessità che una delle parti la eccepisca. In termini concreti, quindi, l’interpretazione dell’agenzia delle Entrate non conferisce (e mai potrebbe farlo) alcuna garanzia ai contribuenti e, soprattutto, ai professionisti che li assistono in questa fase.

Nel sistema delle fonti normative non sono comprese le circolari dell’Agenzia, cosi? come non lo sono le risoluzioni o le note, con la ovvia conseguenza che non possono di certo innovare o integrare una norma.

Le sicure conclusioni della circolare a favore della cumulabilità, nonostante i contrari precedenti giurisprudenziali, sono quanto meno singolari: salvo, infatti, l’Agenzia abbia notizia di un’imminente modifica normativa, sembra un suggerimento che potrebbe danneggiare solo il contribuente. Anche perché, in questa situazione, gli uffici non rischiano nulla, trattandosi di un termine di impugnazione rilevante solo per i contribuenti.