04.10.2011

La riscossione non salta la fila

  • Italia Oggi

di Valerio Stroppa 

Il fondato pericolo necessario per anticipare i tempi dell'avvio della riscossione deve essere “attuale” e non “potenziale”. Esecutività senza passare dal ruolo anche per le sanzioni collegate al tributo, che d'ora in avanti dovranno obbligatoriamente essere irrogate dall'ufficio contestualmente all'avviso di accertamento o di rettifica. Mentre l'intimazione ad adempiere non potrà riguardare le contestazioni basate sulle disposizioni anti-elusive (articolo 37-bis del dpr n. 600/1973) o sull'abuso del diritto: in caso di ricorso in Ctp, quindi, il contribuente continuerà a non dover versare nulla a titolo di iscrizione parziale fino alla sentenza di primo grado. Sono queste ulteriori indicazioni che emergono dalle prime istruzioni operative fornite dalla Direzione centrale accertamento dell'Agenzia delle entrate alle Direzioni territoriali, in occasione dell'entrata in vigore dell'accertamento esecutivo (si veda ItaliaOggi del 1° ottobre 2011).

Fondato pericolo. Come noto, le nuove norme sulla concentrazione della riscossione prevedono che, dopo 60 giorni dalla notifica dell'avviso (utili al contribuente per procedere al pagamento o per presentare ricorso), l'affidamento in carico a Equitalia del debito può avvenire decorsi ulteriori 30 giorni. Tuttavia, la nuova disciplina prevede una deroga in ipotesi di fondato pericolo per la riscossione. In tal caso, la consegna dell'intero debito all'agente della riscossione può avvenire già dal 61° giorno. Una procedura, quella del carico straordinario, che riflette quella già prevista per l'iscrizione nel ruolo straordinario (articolo 15-bis del dpr n. 602/1973). Le istruzioni inviate da via Cristoforo Colombo spiegano che il fondato pericolo per il buon esito della riscossione ricorre quando sono presenti una pluralità di elementi che inducono l'ufficio a ritenere reale il rischio di comportamenti da parte del contribuente tesi a sottrarre beni disponibili a eventuali azioni esecutive da parte di Equitalia. Il pericolo, tuttavia, deve essere attuale e non potenziale. Resta sottinteso che l'affidamento non potrà in alcun caso anticipare la soglia del 61° giorno dalla notifica dell'accertamento, in quanto prima di tale data l'atto non costituirà ancora titolo esecutivo. Ai sensi dell'articolo 7 del dl n. 70/2011, la presenza di fondato pericolo per le casse erariali può essere rilevata anche dall'agente della riscossione, ex post rispetto all'affidamento. In questo caso non opera la sospensione automatica di 180 giorni dalla presa in carico prevista dalla legge.

Sanzioni collegate. Le norme sull'accertamento esecutivo introdotte dall'articolo 29 del dl n. 78/2010 stabiliscono che anche il provvedimento di irrogazione delle sanzioni collegate al tributo (imposte dirette, Irap o Iva) contenga l'intimazione ad adempiere entro 60 giorni. Una disposizione che interessa l'atto di irrogazione immediata delle sanzioni, contestuale all'avviso di accertamento. Laddove le sanzioni siano comminate con un atto separato (articolo 16 del dlgs n. 472/1997), in un momento successivo rispetto all'avviso di accertamento, queste continuerebbero in linea teorica a essere riscosse mediante l'iscrizione a ruolo. Ma ciò non accadrà più. L'articolo 23, comma 29 del dl n. 98/2011 ha infatti modificato l'articolo 17 del dlgs n. 472/97: a far data dal 1° ottobre 2011 l'irrogazione immediata delle “sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono” è divenuta obbligatoria per legge, mentre prima era soltanto una facoltà a disposizione dell'ufficio. Alla luce di ciò, maggiore imposta e sanzioni viaggeranno a braccetto ed entrambi gli importi saranno così ricompresi nella portata operativa dell'accertamento esecutivo.

Disposizioni antielusive. Un caso particolare, ma sempre più frequente nell'attività di contrasto all'evasione portata avanti dall'amministrazione finanziaria, è quello riguardante le norme antiabuso previste dall'articolo 37-bis del dpr n. 600/1973. Proprio a causa della sottile linea di demarcazione che spesso corre tra il legittimo tax planning e il comportamento elusivo, il comma 6 del predetto articolo dispone che le imposte accertate in applicazione delle disposizioni antielusive siano iscritte a ruolo, ai sensi dell'articolo 68 del n. 546/1992, dopo la sentenza della Ctp. Pertanto, lasciando impregiudicata tale forma di tutela del contribuente, le Entrate rilevano che l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli importi dovuti a titolo provvisorio in caso di ricorso non potrà riguardare le somme derivanti dagli eventuali rettifiche operate ai sensi dell'art. 37-bis. Nonostante ciò, in presenza di simili rilievi, i verificatori dovranno avere cura di illustrare nell'atto i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che hanno portato alla rideterminazione del reddito o delle imposte.