23.02.2015

La relazione guida la voluntary

  • Italia Oggi

La relazione di accompagnamento del professionista è la bussola della procedura di collaborazione volontaria. Sarà questa a fornire l’orientamento all’Agenzia delle entrate nell’attività di ricostruzione, oggi per allora, di quanto il contribuente istante deve far emergere. L’Agenzia provvederà a incrociare i valori delle sezioni del Quadro VD del modello telematico rispetto alla documentazione prodotta. A tali fini la relazione tecnica fungerà da navigatore: i prospetti di riconciliazione saranno in tal senso fondamentali, consentendo di ricostruire celermente il collegamento con i dati così come rinvenibili nella documentazione inviata mediante Pec. L’abilità del professionista, soprattutto nei casi in cui il perimetro della voluntary abbracci anche società, trust e istituti analoghi, potrà fare la differenza nella determinazione del costo che i clienti saranno chiamati a sostenere, il cui punto di partenza è la rappresentazione dei fatti ripercorsa nella relazione tecnica. Una corretta ricostruzione dei rapporti giuridici (si pensi all’interposizione fittizia ovvero reale, alle eventuali Cfc, all’eliminazione della doppia imposizione e via discorrendo), unitamente al filtraggio della propria qualificazione giuridica dei redditi, giocano un ruolo cruciale nella determinazione delle imposte dovute (oltre agli interessi e alle sanzioni ridotte) che potrebbe perciò variare in base alla fotografia che il professionista sia stato in grado di scattare (trattasi in realtà di più fotogrammi, con la perizia in termini di messa a fuoco, definizione dei dettagli, intensità della luce ed eliminazione dei contrasti).

Quale potrebbe essere l’approccio metodologico più corretto? Ragionevolmente quello di partire con il piede giusto, sin dai primi incontri durante i quali ci si «confessa» con il cliente, per comprendere in tempi brevi qual è lo scenario entro il quale muoversi (conti correnti, conti titoli, investimenti finanziari in generale, investimenti patrimoniali, società coinvolte, soggetti collegati, generazione e qualificazione giuridica dei redditi, controparti, mandati fiduciari, contrattualistica rilevante ecc.).

Facile a dirsi, ben più complicato a farsi. Ciò perché il cliente difficilmente conserva la memoria storica di quanto accaduto. Non solo: potrebbe non avere nella propria disponibilità tutta la documentazione rilevante che, invece, potrebbe essere custodita e disponibile al solo fiduciario estero che negli anni abbia accompagnato l’istante in taluni passaggi della tax evasion. Ebbene, il fiduciario estero potrebbe non essere così reattivo e collaborativo con il cliente, divenuto nella gran parte dei casi un «ex cliente», in quanto spontaneamente determinatosi all’adesione alla collaborazione volontaria per regolarizzare in Italia tutto il proprio passato fiscale. Si auspica che taluni fiduciari esteri non vessino i clienti nella messa a disposizione della documentazione necessaria per come imposto dalla procedura, anche ai fini della tempistica entro cui dover provvedervi. Una forma di cooperazione giudiziaria internazionale tra Stati, con linee guida ai fiduciari regolamentati, parrebbe auspicabile per prevenire potenziali fenomeni di pressione psicologica nei confronti degli aderenti alla procedura. Per quanto questa possa essere un’ipotesi eventuale e residuale, il predisporre una forma di presidio preventivo parrebbe certamente di ausilio ai fini della buona riuscita dell’emersione.

La relazione di accompagnamento dovrà da subito tratteggiare nella parte introduttiva una rappresentazione grafica del patrimonio del soggetto istante, con l’evidenziazione dei rapporti di conto corrente, degli investimenti finanziari, delle eventuali polizze estere sottoscritte e dei sottesi attivi, delle società riferibili all’istante sia in qualità di socio che di interponente, italiane ovvero estere (nel primo caso perché per esempio hanno generato il nero alla base della costituzione delle provviste estere, nel secondo perché fittiziamente ovvero realmente interposte), degli investimenti patrimoniali, degli eventuali trust di cui l’istante sia stato disponente ovvero sia beneficiario, dei conti correnti nel tempo detenuti dalle società interposte e/o dagli enti interposti, i redditi nel corso del tempo generati e via dicendo. Il tutto secondo un approccio dinamico, mediante più fotogrammi grafici che agevolino, passo dopo passo, l’attività ricostruttiva della Direzione provinciale territorialmente competente.

Un particolare cenno meritano tra le attività estere gli investimenti patrimoniali rappresentati da immobili. Parrebbe consolidarsi da parte dell’Amministrazione finanziaria il riconoscimento del dimezzamento delle sanzioni per immobili localizzati in Paesi o territori non appartenenti all’Unione europea (quest’ultima unitamente a Norvegia e Islanda in quanto Spazio economico europeo con adeguato scambio di informazioni) solo a condizione che ne avvenga il rimpatrio giuridico, mediante il mandato di amministrazione senza intestazione dell’immobile da parte di una fiduciaria italiana, così come avvenuto durante l’ultima edizione dello scudo fiscale. Diversamente trova applicazione la sola riduzione in misura di un quarto. Detta impostazione non pare condivisibile. Ciò perché a differenza dello scudo fiscale con la collaborazione volontaria il soggetto istante non si nasconde dietro l’anonimato: anzi, alza la mano, scandendo ad alta voce il proprio nome e cognome identificandosi (mediante contratti di acquisto e visure immobiliari) quale proprietario dell’immobile. Si rammenta che il preambolo di cui al dl n. 167/90 della disciplina sul monitoraggio fiscale così dispone: «( ) La straordinaria necessità e urgenza di adottare disposizioni di natura fiscale atte a consentire la possibilità di controllo di tali operazioni finanziarie da e verso l’estero, anche in vista della predisposizione di meccanismi di cooperazione e di scambio di informazioni tra i paesi comunitari, nonché di talune importazioni ed esportazioni al seguito di denaro, titoli o valori mobiliari ( ).». Monitoraggio che concerneva le sole attività finanziarie in quanto mobili. Occorre consentire all’Amministrazione la possibilità di controllo e null’altro. Perché imporre un onere che si giustifica esclusivamente per le attività finanziarie data la mobilità che le caratterizza e pertanto atte a sfuggire a un’effettiva possibilità di controllo? L’immobile è radicato al suolo del territorio sul quale insiste e tanto dovrebbe bastare. Anche perché non parrebbe comprendere a quali strumentalizzazioni possa prestarsi l’immobile sito in Svizzera rispetto a quello localizzato in Italia. Entrambi potrebbero essere oggetto di evasione tributaria sia con riferimento a eventuali redditi da locazione, sia a seguito di apprensione di parte del prezzo di cui a un’eventuale cessione corrisposto in nero. Se è vero che la legge n. 186/2014 in maniera laconica generalizza all’art. 5-quinquies, comma 4, del dl n. 167/90 riferendosi alle attività estere tout-court, è altrettanto vero che con riferimento agli immobili detto approccio pare destituito di fondamento, imponendo un onere economico inutile e disancorato dalla ratio del monitoraggio (onere rappresentato dal costo del mandato per l’amministrazione senza intestazione del bene immobile). La circolare potrebbe cogliere l’occasione per analizzare detta problematica in maniera opportuna riconducendo l’obbligo di monitoraggio nel proprio alveo.