01.09.2011

La professione versa alla Cassa

  • Il Sole 24 Ore

di Maria Rosa Gheido

Solo la contribuzione soggettiva versata alla propria Cassa di previdenza libera i professionisti dall'obbligo di iscrizione alla gestione separata del lavoro autonomo presso l'Inps. L'operazione PoseidOne ha evidenziato numerosi punti di criticità derivanti in gran parte dalle diverse regolamentazioni delle casse di categoria a fronte, soprattutto, del pensionamento dei propri iscritti (punto su cui è intervenuto il Dl 98/2011, convertito dalla legge 111/2011). Con il messaggio 15783/2011 l'Inps fornisce alle sedi territoriali alcuni chiarimenti su come operare e su quali controlli effettuare nei casi di istanze di annullamento degli accertamenti relativi all'operazione PoseidOne-Gestione separata. Con il messaggio 15783/2011 l'Inps precisa che nell'ambito di questa operazione sono stati esclusi dagli accertamenti i soggetti titolari di pensione, che risultano percettori di reddito proveniente dall'esercizio dell'attività professionale tipica. Se a questi lavoratori saranno notificati accertamenti, le sedi dovranno verificare che l'attività rientri nella competenza della Cassa di categoria. Sono invece stati notificati accertamenti a persone iscritte al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e percettori di redditi prodotti da attività libero professionali per i quali non risulta pagato il contributo alla relativa cassa. È il caso, per esempio, di ingegneri o architetti docenti di scuola superiore o Università pubblica, o di professionisti che non hanno raggiunto il reddito minimo previsto per l'obbligo di contribuzione alla Cassa avvocati. Nel primo caso, l'Istituto ribadisce che il versamento del solo contributo integrativo non è motivo di annullamento dell'accertamento. Per esempio, nel caso di un architetto, assicurato presso l'Inpdap in quanto docente universitario, la contribuzione relativa a redditi prodotti nell'esercizio di attività di lavoro autonomo dovrà essere versata alla Gestione Separata anche se a Inarcassa è dovuto il contributo integrativo del 2 o 4 per cento. Nel secondo caso, l'Istituto chiarisce che solo il mancato esercizio della facoltà di opzione può essere motivo di accoglimento del ricorso e che, in tal caso, sarà dato seguito con la segnalazione alla Cassa per il recupero del contributo soggettivo. Nel caso di un docente universitario che eserciti una attività professionale per la quale non è obbligatoria l'iscrizione a un albo, quale quella di «servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti e altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi», rileva il codice Ateco indicato in dichiarazione: se è 74.12.c; il reddito prodotto è assoggettato alla contribuzione presso la gestione separata, con applicazione dell'aliquota ridotta in quanto il contribuente è già assoggettato a contribuzione obbligatoria presso l'Inpdap. Se, invece, l'attività è stata compresa in quella resa da dottori commercialisti codice 74.12.a oppure da ragionieri e periti commerciali codice 74.12.b, l'eventuale annullamento dell'accertamento presuppone la verifica dell'assolvimento dell'obbligo contributivo presso le rispettive casse di categoria. Quanto ai professionisti iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti che essendo cessati dall'iscrizione alla Cassa senza aver maturato i requisiti per il diritto a pensione hanno diritto, su richiesta, al rimborso dei contributi versati, la restituzione non vanifica l'adempimento, che libera il professionista, da obblighi verso la gestione separata per lo stesso periodo.