30.04.2013

La prescrizione frena la confisca

  • Il Sole 24 Ore

Se il reato è prescritto non è possibile la confisca. A maggior ragione se questa era stata disposta per equivalente. Lo precisa la Corte di cassazione con la sentenza n. 18799 della Sesta sezione penale depositata ieri. La pronuncia ha così annullato, accogliendo il ricorso straordinario, il verdetto della Corte d’appello di Milano con il quale veniva confermata la confisca per equivalente nei confronti di due imputati di reati di corruzione e truffa. reati che, peraltro, la stessa sentenza di secondo grado riteneva essere estinti per intervenuta prescrizione.
La Cassazione, nell’affrontare la questione, dà atto di un conflitto giurisprudenziale all’interno della stessa Corte sulla applicabilità della misura cautelare patrimonaiale se l’illecito cui si riferisce è estinto. Tuttavia, dopo questa ricognizione, la Cassazione fa un passo in avanti e sancisce come a fare la differenza in questo caso è la natura «per equivalente» della confisca disposta. Infatti, quella per equivalente è una fattispecie di confisca che testimonia dell’estrema flessibilità dell’istituto, rivelatosi assai efficace nel sottrarre gli utili derivanti da attività criminali.
La misura può avere per oggetto denaro, beni o altre utilità di cui l’imputato ha la disponibilità per un valore corrispondente al prezzo, al prodotto o al profitto del reato. Una misura che vale non per tutti gli illeciti, ma solo per alcuni, tra i quali, però, ci sono sia la truffa sia la corruzione. Tra le condizioni, il fatto che sia intervenuta una sentenza di condanna o di patteggiamento e che sia impossibile identificare fisicamente le cose che di questi reati rappresentano effettivamente il prezzo o il profitto. «Pertanto – puntualizza la Cassazione -, la confisca per equivalente trova il suo fondamento e limite nel vantaggio tratto dal reato e prescinde dalla pericolosità derivante dalla res, in quanto non è commisurata nè alla colpevolezza dell’autore del reato nè alla gravità della condotta, avendo come obiettivo quello di impedire al colpevole di garantirsi le utilità ottenute attraverso la sua condotta criminosa». Di fatto, così, la ratio di questa tipologia di confisca consiste in un’estensione delle cose oggetto della misura patrimoniale per finalità in gran parte sanzionatorie. Si allenta, tra l’altro, il collegamento dei beni oggetto della misura e il reato stesso.
La stessa giurisprudenza nell’interpretare l’istituto ne ha messo via via in evidenza la natura sanzionatoria. È il caso, per esempio, di quanto affermato in merito all’articolo 19 del decreto 231 del 2001 con la previsione di una confisca da intendersi come sanzione principale autonoma e obbligatoria. E la stessa Corte europea dei diritti dell’uomo ha messo in luce come la confisca ha assunto una natura di vera e propria pena dal momento che si pone obiettivi preventivi e repressivi. E proprio questa accentuata fisionomia punitiva impedisce che la confisca per equivalente possa trovare applicazione anche in rapporto al prezzo o al profitto di un reato estinto per prescrizione: «una volta che questo tipo di confisca viene accostata ad una sanzione di natura penale è indispensabile che sia preceduta da una pronuncia di condanna».