La notifica del gravame direttamente alla parte in cancelleria deve essere considerata inesistente.
A ribadirlo sono stati i giudici della prima sezione civile della Corte di cassazione con la sentenza n. 18237 dello scorso 17 settembre.
Secondo i giudici di piazza Cavour, quindi, in ossequio anche a un costante orientamento dettato dalla giurisprudenza della medesima Cassazione (Cass., 13 gennaio 2010, n. 384; Cass., 18 febbraio 2008, n. 3970), la notificazione effettuata alla parte personalmente presso la cancelleria è inesistente e insuscettibile di rinnovazione, o di sanatoria «ex tunc» per effetto della costituzione della parte destinataria nel giudizio di appello, poiché risulta essere priva di qualsiasi collegamento con il destinatario di essa.
Pertanto, nel caso in cui la parte abbia eletto domicilio presso il proprio procuratore, e questi, svolgendosi il giudizio di gravame fuori della propria circoscrizione di assegnazione, non abbia a sua volta eletto domicilio presso un collega iscritto nel luogo ove ha sede l’autorità procedente (con conseguente fissazione di domicilio «ex lege» presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria procedente ai sensi del rd n. 37 del 1934, art. 82), la notifica stessa può, secondo gli Ermellini, alternativamente, venir compiuta alla parte personalmente, ex art. 137 cod. proc. civ., ovvero al procuratore presso la cancelleria del luogo ove si svolge il giudizio d’appello, ma non anche alla parte detta cancelleria, dovendosi ritenere l’elezione di domicilio «ex lege» di cui al citato rd n. 37 del 1934, art. 82 limitata al solo procuratore costituito, e non anche estesa alla parte appellata.
Il thema decidendum di quanto sottoposto all’attenzione della Suprema corte vedeva un comune che veniva, in primo grado, condannato al risarcimento dei danni in favore di un proprietario per occupazione di vari lotti di terreno non seguita da decreto di esproprio regolare.
La Corte d’appello aveva provveduto a riformare la sentenza, sebbene parzialmente, anche in considerazione dell’eccezione di prescrizione sollevata dal comune con riferimento alla pretesa risarcitoria.
Pertanto gli eredi del proprietario ricorrono in Cassazione e il ricorso viene dichiarato inammissibile dai giudici supremi, poiché la notifica del ricorso è stata effettuata direttamente alla parte presso la cancelleria del giudice a quo.