08.03.2012

La mediazione amplia il raggio

  • Italia Oggi

di Antonio Ciccia 

Ai nastri di partenza la mediazione obbligatoria per le liti condominiali e per i sinistri.

Il 20 marzo 2012 è la data fissata per l'operatività di quella particolare forma di mediazione che deve essere necessariamente espletata, altrimenti non si può fare la causa davanti al giudice.

La materia è regolata dall'articolo 5 del decreto legislativo 28/2010.

Si prevede, a questo punto, che la mediazione entri nel vivo, una volta passato un lungo periodo di rodaggio.

Attualmente la mediazione può essere volontaria o obbligatoria per alcune materie, ovviamente diverse dalle liti condominiali e da quelle sui sinistri. Anche se, va ricordato, si è in attesa della decisione della Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi anche sulla legittimazione della mediazione obbligatoria.

Il legislatore, comunque, va avanti spedito, premendo l'acceleratore sulla mediazione e contrastando i tentativi di depotenziare l'istituto.

Ma cerchiamo di capire che succederà dal 20 marzo 2012.

Si prenda l'esempio di un sinistro stradale che non viene definito mediante trattative stragiudiziali con l'assicurazione o di una lite per l'uso del cortile dello stabile condominiale.

L'interessato non potrà citare la compagnia o il condominio, ma deve obbligatoriamente rivolgersi a un organismo di conciliazione. L'esperimento del procedimento di mediazione è, come dice il decreto 28/2010, condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Se si inizia la causa, senza passare dal mediatore, l'avvocato della controparte potrà eccepire l'improcedibilità; ma potrà essere lo stesso giudice, autonomamente, anche senza istanza di parte, a rilevare che è stato saltato un passaggio: dovrà farlo non oltre la prima udienza. Se, invece, la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, il giudice deve fissare la successiva udienza dopo la scadenza del termine di quattro mesi, fissato dalla legge per la conclusione della mediazione.

Tra l'altro il favore per la mediazione deriva anche dalla regola per cui, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può invitare le stesse a procedere alla mediazione.

In ogni caso lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari.

Attenzione, poi, a trascurare la mediazione avviata: si rischia di pagare forti somme davanti al giudice.

Il decreto 138/2011, infatti, ha modificato l'articolo 8 del decreto 28/2010 e ha previsto che, proprio nei casi di conciliazione obbligatoria, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio. L'assenza è punita anche con una sanzione processuale: dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile: non è la riproduzione della regola per cui l'assente ha torto, ma rischia di somigliarci moltio.

Per riepilogare la situazione, va ricordato che la conciliazione obbligatoria deve essre esperita per tutte le azioni in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari. L'avvocato dovrà porre particolare attenzione a queste materie. In generale il legale deve informare il cliente della procedura di mediazione, mettendo in risalto anche i benefici fiscali. L'informativa deve essere firmata dal cliente e il documento dovrà essere allegato agli atti di causa (se la mediazione fallisce). Prima di iniziare la causa deve proporre l'istanza a un organismo di mediazione e deve presenziare alle sedute. Se la controparte non si presenta l'avvocato si procurerà la copia del verbale in cui si attesta l'assenza dell'altra parte senza giustificato motivo.

Se, invece, un cliente chiede all'avvocato come comportarsi dopo avere ricevuto la convocazione davanti all'organimo di conciliazione, a legislazione vigente, il legale farà bene a consigliare di partecipare alla seduta e di non tenere una condotta ostruzionistica.

Così come bisogna stare bene attenti a rifiutare una proposta di conciliazione: se il provvedimento che definisce il giudizio corrisponderà interamente al contenuto della proposta emersa durante la mediazione, il giudice esclude il rimborso delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa; non solo il guidice condannerà chi vince al rimborso delle spese sostenute dal chi perde relative allo stesso periodo, oltre al versamento all'entrata del bilancio dello stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto.