16.03.2012

La lite strumentale non si chiude

  • Il Sole 24 Ore

di Tonino Morina

La definizione agevolata delle liti è esclusa per i ricorsi inammissibili e strumentali. In caso di pronuncia di rinvio della Cassazione, che ha annullato una precedente sentenza della Commissione tributaria regionale, si paga il forfait del 30 per cento. La lite contro il ruolo emesso per la tassazione separata dei redditi può essere definita solo nel caso di contestazione dei dati indicati in dichiarazione. Sono questi i più importanti chiarimenti forniti dall'agenzia delle Entrate, con la circolare 7/E del 15 marzo 2012, sulla riapertura delle liti pendenti di valore non superiore a 20mila euro. Riapertura che chiude i battenti il 2 aprile 2012, data entro la quale si deve eseguire il primo e unico pagamento e si deve presentare la domanda di definizione in via telematica. Possono fruire della riapertura disposta dall'articolo 29, comma 16-bis della legge 24/2012 sia le liti già pendenti alla data del 1° maggio 2011 sia quelle instaurate tra il 2 maggio e il 31 dicembre 2011. Potranno perciò fruire della definizione sia gli eventuali "ritardatari" non avevano eseguito il versamento alla precedente scadenza del 30 novembre 2011, sia i contribuenti che hanno presentato ricorso in Ctr.
Per le Entrate, in caso di definizione degli avvisi di liquidazione, a norma dell'articolo 12, del Dl 70/1988, nell'ipotesi un cui viene impugnato anche l'atto di classamento, è definibile solo la lite relativa alla determinazione della maggiore imposta di competenza dell'agenzia delle Entrate, ma non quella instaurata attraverso l'impugnazione dell'atto di classamento di competenza dell'agenzia del Territorio.
Un chiarimento riguarda l'esclusione dei ricorsi, per esempio presentati dopo la scadenza, e quindi inammissibili, ma entro il 31 dicembre 2011, con il solo scopo di fruire in modo "strumentale" della definizione. Al riguardo, l'agenzia delle Entrate, con la circolare 48/E del 2011, ha affermato che sono ammesse alla definizione anche le liti instaurate mediante ricorsi – in sé inammissibili – proposti oltre i termini prescritti dalla legge ovvero privi dei requisiti di forma e di contenuto previsti dalla legge, quali, ad esempio, la sottoscrizione, purché non sia intervenuta pronuncia definitiva di inammissibilità. Questa affermazione va intesa, alla luce di quanto enunciato dalla Corte, con sentenza 19693/2011, in quanto è comunque necessario, ai fini della definibilità della lite, che questa sia stata instaurata per tutelare un obiettivo interesse ad agire, diverso dalla mera aspettativa della definizione. Cioè non possono ammettersi domande riferite a liti tardivamente instaurate se, sulla base di elementi oggettivi, si possa ritenere fondatamente che il contribuente abbia precostituito la pendenza della controversia al solo fine di beneficiare della definizione. Nel caso trattato dalla Cassazione, è stata negata la definizione a un contribuente che aveva proposto ricorso contro un provvedimento impositivo divenuto definitivo, come confermato dallo stesso contribuente, che aveva già presentato un'istanza di autotutela. Secondo la Corte in tema di condono vige il principio generale secondo cui «l'impugnazione tardiva a fini meramente strumentali non può sortire l'effetto voluto».
Un altro chiarimento riguarda la definibilità dei ruoli emessi per la tassazione separata dei redditi. Per l'agenzia delle Entrate, si tratta di un'attività di liquidazione che non porta all'emanazione di un atto impositivo definibile, secondo quanto chiarito con la circolare n. 48/E del 2011. In particolare, la nozione di "atto impositivo" che rileva per la definibilità della lite presuppone la rettifica della dichiarazione, mentre il ruolo emesso per la tassazione separata dei redditi è atto ricognitivo di quanto indicato dal contribuente o dal sostituto d'imposta nella dichiarazione. Perciò, la lite è definibile solo nei casi in cui il contribuente abbia contestato la rettifica dei dati indicati in dichiarazione operata in attuazione dell'articolo 36-bis del Dpr 600/1973.