11.10.2016

La denuncia virtuale fa prova

  • Italia Oggi

La denuncia contributiva online ha lo stesso valore di quella cartacea. Anche se generata dall’Inps (a differenza di quella cartacea che, invece, veniva compilata dall’impresa), è prova sufficiente dell’avvenuta corresponsione degli stipendi ai dipendenti. In presenza di tale denuncia, ma in mancanza dei versamenti delle ritenute operate ai dipendenti, il datore di lavoro è condannabile per appropriazione indebita. A stabilirlo è la Corte di cassazione nella sentenza n. 42715/2016 depositata ieri, rigettando il ricorso di un datore di lavoro che, condannato per il reato di mancato versamento delle ritenute operate sulle retribuzioni dei lavoratori, sosteneva che il «Dm virtuale», vale a dire la denuncia contributiva mensile online, non potesse avere valore confessorio dell’avvenuta erogazione degli stipendi.

La denuncia contributiva. La sentenza riguarda l’attuale modalità di comunicazione dei dati contributivi all’Inps che, per effetto del sistema c.d. «UniEmens», non contempla più (come è stato fino all’anno 2009) la presentazione di una «denuncia contributiva riepilogativa”, ma l’invio di dati relativi ai singoli lavoratori. Fino al 31 dicembre 2009, infatti, il datore di lavoro era tenuto a presentare ogni mese un modello «Dm10» per denunciare all’Inps le retribuzioni corrisposte ai dipendenti nel corso del mese precedente con il calcolo dei relativi contributi da pagare. Dal 1° gennaio 2010, entrato a regime il sistema «UniEmens», le aziende non hanno più l’obbligo di presentare il modello «Dm10», ma devono comunicare, in forma individuale e nominale, i dati retributivi riferiti ai singoli lavoratori. L’Inps, poi, sulla base di tali dati contenuti nel flusso UniEmens, ricostruisce il «Dm10 virtuale» con le stesse caratteristiche e informazioni dell’ex «Dm10» su carta.

La sentenza. Condannato alla pena di sei mesi di reclusione e di mille euro di multa per il reato dell’omesso versamento di ritenute operate sulle retribuzioni dei propri dipendenti, un datore di lavoro si è difeso sostenendo che i modelli «Dm10 virtuali non costituiscono prova sufficiente della corresponsione ai dipendenti degli stipendi afferenti le ritenute non versate» (se non c’è stata erogazione di stipendio, non c’è stata nemmeno l’appropriazione indebita delle ritenute). In particolare, sosteneva il datore di lavoro, in quanto non più redatti dal datore di lavoro, bensì dall’Inps, ai «Dm virtuali non si può attribuire alcune valore probatorio “confessorio”».

La tesi del datore di lavoro non ha convinto i giudici di Cassazione che, anzi, hanno sostenuto esattamente il contrario. Scrivono nella sentenza, infatti, che «ancorché generato dal sistema informativo dell’Inps», il «Dm10 virtuale» ha le stesse «caratteristiche e informazioni del “Dm10 cartaceo”». Infatti, spiegano i giudici, anche se il «Dm10 virtuale» viene effettivamente generato dalle procedure informatiche dell’Inps, esso si basa comunque esclusivamente sulle informazioni e sui dati forniti dal contribuente, come il risultato delle denunce individuali dei lavoratori dipendenti (UniEmens).

Peraltro, aggiungono i giudici, la mancata trasmissione telematica delle denunce individuali e aziendali da parte del datore di lavoro (cioè UniEmens) addirittura impedisce la generazione del «Dm10 virtuale» (l’azienda, infatti, viene segnalata automaticamente in posizione di «irregolarità formale»), proprio a sottolineare la necessità dei dati dichiarati dal datore di lavoro ai fini della compilazione da parte dell’Inps delle denunce contributive mensili.

In conclusione, la corte afferma che la modifica delle modalità di redazione del modello, da «Dm10 cartaceo» a «Dm10 virtuale», non ha importato alcuna modifica sotto il profilo della necessaria provenienza dei «flussi informativi» dall’azienda interessata.

Daniele Cirioli