04.12.2012

La confisca va ko

  • Italia Oggi

La sanatoria integrale dell’imposta evasa fa cadere la confisca sui conti dell’imprenditore. Ciò al di là del fatto che la misura ha natura sanzionatoria. Infatti il fisco può sempre predisporre ipoteca e sequestro sui beni dell’evasore.

È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con la sentenza numero 46726 del 3 dicembre 2012, ha accolto con rinvio al Tribunale di Genova l’istanza di revoca della confisca presentata da un imprenditore accusato di evasione dell’Iva.

Insomma, con questa interessante motivazione i giudici della terza sezione penale hanno sottolineato che la confisca può sussistere solo fino a quando il debito con il fisco non è stato estinto dal contribuente, come avvenuto in questo caso.

In altri termini, «l’adempimento del debito verso l’amministrazione finanziaria fa venir meno lo scopo principale che si intende perseguire con la confisca. La restituzione all’erario del profitto derivante dal reato elimina in radice lo stesso oggetto sul quale dovrebbe incidere la confisca».

Pertanto il mantenimento del sequestro preventivo in vista della confisca, nonostante l’intervenuta sanatoria fiscale, darebbe luogo ad una inammissibile duplicazione sanzionatoria, in contrasto col principio che l’espropriazione definitiva di un bene non può mai essere superiore al profitto derivato.

È anche vero, infatti, che se il contribuente accusato di evasione fiscale, in questo caso relativa all’Iva, provvede al pagamento dell’imposta, considerato che il profitto suscettibile di confisca corrisponde all’ammontare dell’imposta non pagata, col saldo viene meno qualsiasi indebito vantaggio da aggredire col provvedimento ablatorio; viene meno la stessa ragione giustificatrice della confisca, da rinvenirsi proprio nella necessità di evitare che il conseguimento dell’indebito profitto del reato si consolidi in capo al reo.

Questo perché, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale del Riesame di Genova, non deve farsi discendere dalla natura di pena accessoria di questa forma di confisca, introdotta in Italia per i reati tributari nel 2008, la conclusione che questa debba sempre e comunque trovare applicazione, anche quando l’indagato abbia provveduto a saldare il suo debito.