In caso di cancellazione di un volo, la compagnia aerea deve rimborsare anche le commissioni riscosse dagli intermediari al momento dell’acquisto dei biglietti, purché ne fosse a conoscenza. Così la Corte di giustizia europea con la sentenza nella causa C-601/17 Dirk Harms e a./Vueling Airlines SA. L’Amtsgericht Hamburg (Tribunale circoscrizionale di Amburgo, Germania) aveva chiesto alla Corte di giustizia di interpretare il regolamento sui diritti dei passeggeri aerei. In particolare, se il prezzo del biglietto che deve essere preso in considerazione per stabilire l’importo del rimborso dovuto dal vettore aereo a un passeggero, in caso di cancellazione di un volo, includa la differenza tra l’importo pagato dal passeggero stesso e quello ricevuto da tale vettore aereo, la quale corrisponde a una commissione percepita da una persona intervenuta quale intermediario tra i due. Con la sua sentenza , la Corte risponde a tale questione affermativamente, a meno che detta commissione sia stata fissata all’insaputa del vettore aereo, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Tale interpretazione del regolamento, secondo la Corte, corrisponde agli obiettivi di quest’ultimo, vale a dire garantire un livello elevato di protezione dei passeggeri, garantendo al contempo un equilibrio tra i loro interessi e quelli dei vettori aerei.
Giovanni Galli