07.11.2016

La cessione ravvicinata non è abuso

  • Il Sole 24 Ore

Legittimo il conferimento di ramo d’azienda seguito dopo pochi giorni dalla vendita delle quote
Il breve lasso di tempo intercorso tra il conferimento di un ramo di azienda e la cessione delle partecipazioni ricevute non è sufficiente per considerare l’operazione elusiva e per riqualificarla come cessione di azienda. Lo stesso legislatore ha stabilito che la successiva cessione delle partecipazioni ricevute non è un abuso del diritto. Ad affermarlo è la sentenza 4162/36/2016 della Ctr Lombardia (presidente Raineri, relatore Staunovo Polacco).
La vicenda scaturisce dagli avvisi di accertamento emessi dall’agenzia delle Entrate nei confronti di una società di persone e dei suoi soci, conseguentemente alla riqualificazione di una operazione societaria effettuata nel 2007. Nello specifico la società aveva conferito un ramo di azienda in una società di nuova costituzione e, a distanza di pochi giorni, aveva ceduto le quote di partecipazione ricevute avvalendosi del regime di tassazione ridotta previsto dall’articolo 58, comma 2, del Dpr 917/1986 (tassazione della plusvalenza limitatamente al 40 per cento).
L’amministrazione finanziaria, facendo leva sull’articolo 37-bis del Dpr 600/1973, ha ritenuto che l’operazione così strutturata fosse elusiva e che dovesse essere riqualificata come cessione di ramo di azienda con la conseguente tassazione dell’intera plusvalenza realizzata.
All’epoca della vertenza era applicabile la disposizione antielusiva prevista dall’articolo 37-bis del Dpr 600/1973. Oggi questo articolo è stato abrogato dal Dlgs 128/2015, il quale ha aggiunto nello Statuto dei diritti del contribuente (legge 212/2000) l’articolo 10-bis che definisce il concetto di abuso del diritto.
I contribuenti, conseguentemente, ricorrono in primo grado ritenendo che l’articolazione dell’operazione posta in essere non configuri una fattispecie elusiva. I giudici di primo grado accolgono il ricorso e annullano gli avvisi di accertamento.
Per i giudici della Ctp nel caso in esame non si concretizza abuso del diritto, anche perché l’operazione è espressamente disciplinata dall’articolo 176, comma 3, del Dpr 917/1986, il quale esclude che rientri tra le operazioni elusive disciplinate dall’articolo 37-bis del Dpr 600/1973.
L’amministrazione finanziaria propone appello ma la Ctr lo respinge, confermando la decisione dei primi giudici e condannando il fisco anche al pagamento delle spese processuali.
Per i giudici l’agenzia delle Entrate non ha spiegato perché nel caso in esame fosse applicabile l’articolo 37-bis del Dpr 600/1973 che prevede la riqualificazione dell’operazione da conferimento a cessione di ramo di azienda.
L’articolo 176, comma 3, del Dpr 917/1986, osserva il collegio, prevede espressamente che il conferimento dell’azienda in continuità fiscale, come nel caso di specie, e la successiva cessione delle partecipazioni, ottenute per godere della tassazione ridotta della plusvalenza, non costituisce operazione elusiva. Il fatto che la cessione delle partecipazioni fosse avvenuta a breve distanza dal conferimento non assume alcuna rilevanza.
I giudici, quindi, concludono che l’operazione non possa ricadere nella norma antielusiva, sottolineando che il beneficio della non imponibilità parziale della plusvalenza è espressamente voluto dal legislatore.

Andrea Barison