Legittimo il conferimento di ramo d’azienda seguito dopo pochi giorni dalla vendita delle quote
Il breve lasso di tempo intercorso tra il conferimento di un ramo di azienda e la cessione delle partecipazioni ricevute non è sufficiente per considerare l’operazione elusiva e per riqualificarla come cessione di azienda. Lo stesso legislatore ha stabilito che la successiva cessione delle partecipazioni ricevute non è un abuso del diritto. Ad affermarlo è la sentenza 4162/36/2016 della Ctr Lombardia (presidente Raineri, relatore Staunovo Polacco).
La vicenda scaturisce dagli avvisi di accertamento emessi dall’agenzia delle Entrate nei confronti di una società di persone e dei suoi soci, conseguentemente alla riqualificazione di una operazione societaria effettuata nel 2007. Nello specifico la società aveva conferito un ramo di azienda in una società di nuova costituzione e, a distanza di pochi giorni, aveva ceduto le quote di partecipazione ricevute avvalendosi del regime di tassazione ridotta previsto dall’articolo 58, comma 2, del Dpr 917/1986 (tassazione della plusvalenza limitatamente al 40 per cento).
L’amministrazione finanziaria, facendo leva sull’articolo 37-bis del Dpr 600/1973, ha ritenuto che l’operazione così strutturata fosse elusiva e che dovesse essere riqualificata come cessione di ramo di azienda con la conseguente tassazione dell’intera plusvalenza realizzata.
All’epoca della vertenza era applicabile la disposizione antielusiva prevista dall’articolo 37-bis del Dpr 600/1973. Oggi questo articolo è stato abrogato dal Dlgs 128/2015, il quale ha aggiunto nello Statuto dei diritti del contribuente (legge 212/2000) l’articolo 10-bis che definisce il concetto di abuso del diritto.
I contribuenti, conseguentemente, ricorrono in primo grado ritenendo che l’articolazione dell’operazione posta in essere non configuri una fattispecie elusiva. I giudici di primo grado accolgono il ricorso e annullano gli avvisi di accertamento.
Per i giudici della Ctp nel caso in esame non si concretizza abuso del diritto, anche perché l’operazione è espressamente disciplinata dall’articolo 176, comma 3, del Dpr 917/1986, il quale esclude che rientri tra le operazioni elusive disciplinate dall’articolo 37-bis del Dpr 600/1973.
L’amministrazione finanziaria propone appello ma la Ctr lo respinge, confermando la decisione dei primi giudici e condannando il fisco anche al pagamento delle spese processuali.
Per i giudici l’agenzia delle Entrate non ha spiegato perché nel caso in esame fosse applicabile l’articolo 37-bis del Dpr 600/1973 che prevede la riqualificazione dell’operazione da conferimento a cessione di ramo di azienda.
L’articolo 176, comma 3, del Dpr 917/1986, osserva il collegio, prevede espressamente che il conferimento dell’azienda in continuità fiscale, come nel caso di specie, e la successiva cessione delle partecipazioni, ottenute per godere della tassazione ridotta della plusvalenza, non costituisce operazione elusiva. Il fatto che la cessione delle partecipazioni fosse avvenuta a breve distanza dal conferimento non assume alcuna rilevanza.
I giudici, quindi, concludono che l’operazione non possa ricadere nella norma antielusiva, sottolineando che il beneficio della non imponibilità parziale della plusvalenza è espressamente voluto dal legislatore.
Andrea Barison