23.10.2018

La causa non blocca il concordato

  • Il Sole 24 Ore

Il giudice non può revocare l’ammissione della società al concordato preventivo per la pendenza di un contenzioso con le banche, non indicato nel piano né nella relazione, se l’esito non pregiudica i creditori. In caso di vittoria, infatti, ci sarebbe stato un vantaggio per la massa dei creditori, mentre nell’eventualità di una sconfitta le spese sarebbero state affrontate dai soci o attingendo ad un fondo rischi costituito da hoc. La Cassazione, con la sentenza 26646/2018, esclude che il titolare della Srl ricorrente abbia commesso un atto in frode per non aver specificato l’esistenza delle cause con la banca – soprattutto per usura e poste non dovute – nelle relazioni o nella proposta di concordato, facendo emergere la notizia solo in sede di adunanza dei creditori.
Ma sia per il tribunale sia per la Corte d’appello tali circostanze avrebbero potuto incidere sulla corretta rappresentazione della posizione debitoria della società. Inoltre per i giudici di merito il ricorrente non era in regola neppure per i procedimenti avviati, sempre contro istituti di credito, dopo l’ammissione alla procedura concordataria, senza prima chiedere un via libera come previsto dalla legge fallimentare (articolo 167). Tanto era bastato al tribunale per fare marcia indietro sull’ammissione al concordato e bollare come inammissibile la domanda di omologa, anche in assenza di un’opposizione dei creditori.
Un verdetto che la Cassazione annulla con rinvio. I contenziosi non sottraevano, infatti, risorse ai creditori, sia per la rinuncia ai compensi fatta dei difensori della società, sia perché il rischio soccombenza, definito «non certo irrealistico», era stato assunto dai soci con l’impegno di addossarsi il debito. E la Corte territoriale aveva sbagliato a non considerare la struttura di “copertura” predisposta con l’integrazione di un fondo rischi. La società aveva inoltre informato i creditori, nel corso di un’adunanza, che era stata rinviata proprio per consentire di valutare quanto emerso: il voto non era stato dunque espresso al “buio”. La Suprema corte esclude l’esistenza di un silenzio consapevole e tantomeno intenzionale teso a influire sul giudizio dei creditori, occultando situazioni di fatto. Per la Cassazione, infine, non serviva l’autorizzazione del giudice delegato per le controversie post-ammissione, perché l’azione in giudizio non rientra in automatico tra gli atti di straordinaria amministrazione. Nella valutazione pesa, infatti, la finalità dell’atto.

Patrizia Maciocchi