04.07.2013

La casa è salva se c’è la residenza

  • Il Sole 24 Ore

Boccata d’ossigeno per i debitori pignorati dall’agente della riscossione. Secondo la nota operativa diffusa ieri da Equitalia (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri), le attività per la vendita all’incanto dell’immobile pignorato devono essere sospese, qualora non ricorrano le condizioni previste dalle nuove disposizioni del Dl 69/2013. Questo sino alla emanazione di chiarimenti ufficiali e comunque sino alla conversione in legge del decreto, dal quale si attendono precisazioni ulteriori.
Per capire la portata del blocco, occorre ricordare i nuovi limiti imposti alle espropriazioni immobiliari.
Una sola casa
Quando il debitore possiede come unico immobile l’abitazione in cui risiede e questo non è un immobile di lusso ed ha destinazione catastale abitativa, il bene non può essere mai espropriato. Questa regola vale anche in presenza di pertinenze dell’abitazione.
Negli altri casi, l’espropriazione è ammessa solo se il debito a ruolo supera 120mila euro e se sono decorsi almeno sei mesi dall’iscrizione dell’ipoteca. In base alla norma precedente, invece, qualunque immobile era pignorabile alla sola condizione che il debito a ruolo superasse 20mila euro.
Da qui il dubbio sulla disciplina applicabile in presenza di pignoramenti già eseguiti sulla base della vecchia normativa, senza però che la vendita all’incanto del bene fosse già avvenuta. La nota di Equitalia sul punto invita le società del gruppo a sospendere tutte le operazioni, in attesa di successivi sviluppi. Questo significa in pratica che il proprietario dell’unico immobile rappresentato dal l’abitazione principale, già pignorato dal Fisco, non deve temere nell’immediato di perdere il bene ed anzi può ragionevolmente sperare in una positiva soluzione legislativa. L’auspicio in sostanza è che in sede di conversione in legge venga esplicitata la portata retroattiva delle nuove disposizioni.
La sospensione di tutte le procedure esecutive in corso vale anche per i pignoramenti effettuati in forza della vecchia disciplina, per i quali non fosse maturata qualcuna delle nuove condizioni stabilite dalla legge. Si tratta delle ipotesi in cui, ad esempio, il debito a ruolo non superava 120mila euro, oppure l’espropriazione è stata attivata prima che fossero decorsi sei mesi dall’iscrizione dell’ipoteca.
Le regole dell’ipoteca
La nota di Equitalia inoltre conferma che nulla è cambiato con riguardo alle regole dell’ipoteca.
Ciò comporta che l’ipoteca può continuare ad essere iscritta alla sola condizione che il debito a ruolo sia maggiore di 20mila euro, anche se l’immobile è l’abitazione principale del debitore.
Si ricorda peraltro che già in forza della normativa precedente, prima di apporre il vincolo di garanzia reale, l’agente della riscossione doveva notificare una intimazione a pagare le somme dovute entro trenta giorni. È stato chiarito che le pertinenze dell’abitazione principale non determinano il venir meno dell’agevolazione, a prescindere dal loro numero. questo a condizione che sussistano i requisiti prescritti dagli articoli 817 e seguenti del Codice civile. Ciò significa che il bene deve essere destinato concretamente a servizio o ornamento della casa di abitazione.
Serve la residenza
La nota di Equitalia ricorda che l’abitazione principale richiede la residenza anagrafica del debitore, ma non precisa a quale data la residenza deve sussistere. Stando alla lettera della norma, dovrebbe trattarsi della data di effettuazione del pignoramento, ma un simile riferimento temporale potrebbe essere facilmente aggirato. Dovrà inoltre essere chiarito cosa accade se nell’unico immobile il debitore inizialmente non aveva la residenza e la stabilisca successivamente, dopo il pignoramento.