La difesa dell’imprenditore ha evidenziato la correttezza dell’interpretazione secondo cui la fattispecie penale fallimentare, punita anche più gravemente, era assorbente del delitto tributario di sottrazione fraudolenta, con la conseguenza che non era ipotizzabile alcun concorso tra i due illeciti. La fondatezza di questa interpretazione era ancora più resa evidente dalla circostanza che, prima delle modifiche introdotte dal Dl 78/2010, il reato di sottrazione fraudolenta si caratterizzava proprio dalla formula «salvo che il fatto non costituisca più grave reato», proprio per escludere il concorso con la bancarotta. Poiché nel caso specifico la contestata sottrazione fraudolenta era avvenuta nel 2009, prima delle modifiche, anche la lettera della norma non dava adito a dubbi sull’esclusione del concorso.
Si ricorda che la bancarotta fraudolenta per distrazione (articolo 216 della legge fallimentare) punisce con la reclusione da tre a dieci anni, se dichiarato fallito, l’imprenditore che ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni oppure, per recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti.
La sottrazione fraudolenta (articolo 11 del Dlgs 74/2000) sanziona invece con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque (con aumento di pena se l’ammontare delle imposte supera i 200mila euro), per sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o Iva, oppure di interessi o sanzioni amministrative relativi a queste imposte di ammontare complessivo superiore a 50mila euro, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.
I giudici di legittimità hanno ritenuto di non investire della questione le Sezioni Unite, aderendo alla tesi più rigorosa di sussistenza del concorso tra i due delitti, configurandosi nella specie un’ipotesi di specialità bilaterale. Secondo la sentenza non si può affermare che le due fattispecie regolino la stessa materia e quindi il bene giuridico protetto è differente. Il reato tributario infatti sanziona condotte che pregiudicano l’interesse fiscale al buon esito della riscossione coattiva, mentre la violazione fallimentare tutela l’interesse dei creditori.
Da qui l’impossibilità che la fattispecie penale fallimentare possa assorbire anche quella tributaria con la conseguente configurabilità del concorso tra i due delitti.
Il rischio di questa interpretazione è, ovviamente, di commettere in molte ipotesi di bancarotta, quasi in modo automatico, anche il reato fiscale.