22.10.2012

Iva per cassa, il cliente detrae subito

  • Il Sole 24 Ore

La scelta dell’Iva per cassa da parte del fornitore non impedisce al cliente di detrarre immediatamente l’imposta. È uno degli aspetti più rilevanti del nuovo regime che potrà scattare già per le operazioni effettuate a partire dal prossimo 1° dicembre come previsto dal decreto attuativo del ministero dell’Economia dello scorso 11 ottobre. Questo dovrebbe consentire di superare una delle principali criticità dell’attuale regime (introdotto dall’articolo 7 del Dl 185/2008 e riservato ai soggetti con volume d’affari fino a 200mila euro) che non ne hanno consentito il decollo. In sostanza, lo spostamento in avanti del momento dell’esigibilità del l’imposta sul valore aggiunto in capo al venditore o a chi effettua il servizio non preclude l’esercizio della detrazione da parte del cliente, a meno che anche quest’ultimo non abbia optato per l’Iva per cassa.
L’applicazione
Il decreto Sviluppo della scorsa estate (Dl 83/2012, articolo 32-bis) ha esteso il regime a chi ha un volume d’affari fino a 2 milioni di euro. La relazione illustrativa al provvedimento attuativo del Mef chiarisce che nel calcolo del volume d’affari vanno considerate sia le operazioni assoggettate all’Iva per cassa sia le operazioni escluse (per esempio, quelle soggette a reverse charge). È verosimile attendersi che molti contribuenti trimestrali attendano il 1° gennaio 2013 per attivare il nuovo sistema in quanto l’opzione anticipata al 1° dicembre 2012 comporterebbe una complessa “divisione” delle fatture relative ai mesi di ottobre e novembre da quelle di dicembre. Il perimetro delle operazioni è stato comunque delimitato a determinate tipologie (si veda l’articolo a lato per il dettaglio).
Il meccanismo
Ma come funziona? Il pagamento dell’imposta relativa alle operazioni rese nei confronti di altri soggetti Iva è differito al momento dell’incasso dei relativi corrispettivi, ma comunque non oltre un anno dalla data della cessione o della prestazione. C’è, però, un’eccezione: il caso in cui il cliente, prima che sia trascorso il termine, sia assoggettato a procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi). Mentre l’inapplicabilità del limite annuale non è invece prevista nel caso di clienti assoggettati a procedure esecutive, diversamente da quanto stabilito dal vigente regime.
I soggetti che optano per l’adozione del regime detrarranno l’imposta su beni e servizi acquistati nel momento del pagamento dei relativi corrispettivi ai fornitori. I cessionari o committenti che acquistano beni o servizi da soggetti che applicano l’Iva per cassa possono, invece, detrarre l’imposta relativa a beni e servizi acquistati già al momento di effettuazione dell’operazione, anche se il corrispettivo non è stato ancora pagato.
Il fattore temporale
Chi opta per il regime dovrà, quindi, tenere presente il momento di pagamento del corrispettivo per individuare il mese (o trimestre) con riferimento al quale operare la liquidazione periodica dell’Iva. Come individuare il momento dell’incasso se il pagamento non avverrà in contanti? Il soggetto che ha messo la fattura dovrà fare riferimento ai documenti contabili in suo possesso che attestano l’avvenuto accreditamento dei corrispettivi (per esempio assegni, ricevute bancarie, bonifico bancario, si veda in tal senso la circolare 20/E/2009).
In caso di incasso solo parziale del corrispettivo dell’operazione, il decreto del Mef prevede che l’imposta diviene esigibile (o detraibile) in proporzione al rapporto fra il corrispettivo incassato (o pagato) e l’importo totale dell’operazione. In sostanza, l’esigibilità dell’Iva si realizza pro-quota al momento di ciascun pagamento e la relativa imposta va computata nella liquidazione del periodo in cui è avvenuto il pagamento.