11.10.2012

Iva di cassa, partenza nel 2013

  • Italia Oggi

Il nuovo regime Iva di cassa partirà del 2013: la data di attivazione del particolare sistema contabile per la liquidazione dell’Iva, che si fonda sulle disposizioni introdotte dalla direttiva 2010/45, non potrà infatti precedere il 1° gennaio 2013, termine dal quale gli stati membri devono mettere in atto le predette disposizioni.

Questo il parere espresso da Assonime nella circolare n. 27 del 10 ottobre 2012, che illustra la nuova disciplina dell’Iva per cassa introdotta dall’art. 32-bis del dl n. 83/2012, soffermandosi in particolare sui tratti distintivi rispetto alle vigenti disposizioni sull’esigibilità differita contenute nell’art. 7 del dl n. 185/2008 (che cesseranno di applicarsi in coincidenza con l’avvio del nuovo regime). Vediamo alcuni passaggi della circolare, che in apertura affronta proprio la questione della decorrenza della nuova disciplina, evidenziando che la data della sua applicazione dovrà essere fissata con un decreto ministeriale, che dovrà stabilire anche le disposizioni attuative. Tale data, osserva Assomine, non può verosimilmente essere precedente al 1° gennaio 2013, termine dal quale gli stati membri devono recepire le disposizioni della direttiva 2010/45/Ue, tra le quali quelle dell’art. 167-bis, riguardanti appunto il regime Iva di cassa.

In proposito, anche Assonime rileva che la soglia massima di volume d’affari di 2 milioni di euro stabilita dall’art. 32-bis per l’accesso al regime speciale dovrebbe imporre la previa consultazione del Comitato Iva, come previsto dal citato art. 167-bis, atteso che da tale passaggio procedurale sono esclusi solo gli stati membri che al 31 dicembre 2012 applicano già una soglia superiore a 500 mila euro (situazione nella quale non si trova l’Italia, in quanto il limite di volume d’affari per fruire dell’esigibilità differita ai sensi dell’art. 7 del dl n. 185/2008 è di 200 mila euro). Tra le peculiarità della nuova disciplina, Assonime segnala il fatto che è un regime opzionale che dovrebbe avere effetto per tutte le operazioni poste in essere dal soggetto che se ne avvale (eccettuate, ovviamente, quelle che la norma esclude esplicitamente dal regime di cassa). Sebbene la norma richieda la previa opzione, da esercitarsi con le modalità che saranno definite dall’agenzia delle entrate con apposito provvedimento, secondo Assonime dovrebbe trovare applicazione la disciplina delle opzioni tributarie contenuta nel dpr n. 442/97, basata sul c.d. comportamento concludente e sulla comunicazione a posteriori in sede di dichiarazione annuale. La lettera della norma, tuttavia, induce a ritenere che possa essere richiesta, in via speciale, un’opzione preventiva, la cui omissione potrebbe comunque essere sanata con la procedura di sanatoria introdotta dall’art. 2 del dl n. 16/2012, illustrata dall’agenzia delle entrate con la circolare n. 38/2012.

Sempre dal punto di vista procedurale, considerato che l’attivazione del regime speciale, diversamente dalle disposizioni dell’art. 7 del dl n. 185/2008, riguarderà l’intera attività del soggetto passivo e, soprattutto, non comporterà differimento della detrazione da parte del destinatario, Assonime mostra perplessità in merito alla previsione dell’obbligo di specificare sulle fatture emesse l’adozione del regime speciale; osserva, comunque, che la norma non precisa quali conseguenze deriverebbero dall’assenza di tale specificazione. Anche il nuovo regime speciale, osserva poi la circolare, al pari della disciplina dell’art. 7, dl n. 185/2008, pone il limite temporale di un anno, decorrente dal momento di effettuazione dell’operazione, al differimento dell’esigibilità dell’imposta sulle operazioni attive, prevedendo inoltre che tale limite non opera nel caso in cui, prima del suo decorso, il cessionario/committente sia stato assoggettato a procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi). Osserva però Assonime che, a differenza dell’art. 7 del dl n. 185/2008, non è stata presa in considerazione, come situazione di non operatività del limite temporale, l’ipotesi in cui il cessionario/committente sia stato assoggettato a procedura esecutiva individuale.