26.08.2024

Italia, sos sovraindebitamento

  • Italia Oggi

In Italia la procedura di sovraindebitamento stenta a decollare. Seppure scendono dell’1,8% i soggetti a rischio di povertà assoluta, restano elevati i livelli di famiglie sovraindebitate, come definite dall’art. 2, lett. d del dlgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, Ccii). Germania e Francia hanno numeri 10 volte superiori (gestiscono 100 mila domande ciascuna all’anno). Secondo l’ultimo report Crif, poi, il 22,8% della popolazione è a rischio di povertà assoluta – valore in calo rispetto al 24,4% del 2022 – mentre 5,7 milioni si persone si trovano già in questa condizione.

Una condizione diffusa che non sembra essere stata veramente risolta con l’introduzione del Ccii, che dal 15 luglio 2022 ha modificato e assorbito la famosa legge definita “salvasuicidi”, la legge 3/2012.

Molto spesso la scarsa diffusione dello strumento introdotto dal legislatore per aiutare i debitori civili soffocati dai debiti deriva dall’errato utilizzo dell’istituto o dalle ragioni che hanno portato il debitore a essere sommerso dai debiti, così arrivando ad abusare dello strumento.

Certamente un ricorso corretto alle disposizioni di legge e l’utilizzo di professionalità corrette agevolerebbe molte famiglie che oggi rischiano di restare soffocate da una situazione non più risolvibile.

Anche le aziende non se la passano meglio, considerato che dai dati diffusi da poco da Crif (Report Cribis fallimenti delle imprese, 1 agosto 2024) le liquidazioni giudiziali, destinate ai soggetti “maggiori”, sono in aumento considerato che i numeri evidenziano una crescita nel 2024 di oltre il 12,5% rispetto allo stesso periodo del 2023.

Negli anni precedenti, causa il Covid o in conseguenza dell’incertezza generata dalle nuove disposizioni dello stesso Ccii che doveva già entrare in vigore a settembre 2019, i fallimenti erano drasticamente calati.

Così se si leggono in modo critico i dati, dal 2010 ad oggi la curva è risalita con segno positivo, con un trend che va aumentando. Solo la composizione negoziata della crisi d’impresa introdotta nel novembre 2021 sta iniziando a dare i suoi frutti per evitare o allontanare i tempi dei default.

Anche qui i dati diffusi da Unioncamere indicano che solo da fine 2023 il nuovo istituto inizia a prendere piede. Una ragione c’è: anche gli operatori prendono confidenza e conoscenza delle norme.

Cosa che non sembra essere accaduta per il sovraindebitamento.

In Italia le domande crescono (per quanto riguarda legge3.it, del 30%) ma si fermano a 7.748 benché chi ne avrebbe necessità necessita è una platea di 7 milioni. Le domande poi si spesso chiudono con la non ammissione a causa di errori nella predisposizione della domanda.

Chi sono i sovraindebitati. Secondo la definizione dettata dall’art. 2, lett.c del Ccii, il sovraindebitamento è lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo, delle start-up innovative e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale.

I motivi che portano alla condizione di sovraindebitamento possono essere diversi, anche in base alla fascia di popolazione presa in considerazione ed al relativo livello di educazione finanziaria; tra le principali cause spiccano l’abuso di credito al consumo da un lato, l’innalzamento dei tassi di interessi, la crescita dell’inflazione e la disoccupazione dall’altro, anche se possono influire cause “esterne” (c.d. shock esogeno) come, ad esempio, esse colpiti da una malattia grave.

Secondo un’analisi condotta da Acli e dal Movimento Consumatori “I soggetti più a rischio sovraindebitamento sono i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato che possono accedere al credito, ma a causa del ridotto potere d’acquisto e della pluralità dei debiti assunti, si possono ritrovare in gravi situazioni di povertà e di esclusione sociale” mentre “l’irrilevanza della presenza di categorie di lavoratori a tempo determinato e dei collaboratori, si ipotizza possa derivare dall’esclusione finanziaria di queste categorie, che difficilmente riescono ad accedere al credito”.

Per fronteggiare la crisi da sovraindebitamento il legislatore italiano, seppur in ritardo rispetto agli altri paesi europei, per la prima volta con la legge 3 del 2012 ha introdotto nel nostro ordinamento un set di strumenti (c.d. procedure concorsuali minori), il cui fine comune è la c.d. esdebitazione dai debiti residui che è pensata per dare protezione al debitore per cercare di essere reimmesso nel circuito economico senza dover continuare a subire continue e successive azioni esecutive e cautelari da parte dei creditori insoddisfatti.

Quali le procedure per gestire il sovraindebitamento. Tali procedure, con parziali modifiche e alcune innovazioni, sono state di recente recepite dal legislatore nel Ccii e sono i) la ristrutturazione dei debiti del consumatore che riguarda solo i debiti contratti per scopi personali e non professionali e che consente ora la prosecuzione del mutuo con ipoteca sulla abitazione principale del debitore, il concordato minore, cioè un accordo relativo a piccole imprese e aziende agricole (soggetti non fallibili), la liquidazione controllata del patrimonio del sovraindebitato, che permette di recuperare i crediti tramite la vendita di tutto il patrimonio del debitore. Il Ccii ha poi recepito anche l’esdebitazione del debitore totalmente incapiente, che è riservata alle persone che al momento attuale non hanno a disposizione nulla da offrire ai creditori; la procedura resta aperta per 4 anni durante i quali la sfera economica del soggetto liberato dai debiti viene monitorata.

Il perno di queste procedure restano gli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento (Occ), ai quali i debitori si devono rivolgere per dare avvio alla procedura, che poi normalmente prosegue innanzi al tribunale.

Gli Occ sono sparsi su tutto il territorio nazionale e dall’analisi svolta dalla Direzione generale di statistica e analisi organizzativa del Ministero della giustizia, al 31 dicembre 2023 risultavano iscritti al registro online degli Occ 408 uffici, di cui 138 al nord, 74 al centro e 196 nel sud e nelle isole.

L’enorme diffusione degli Occ faceva presagire un massivo ricorso alla procedura di sovraindebitamento, eppure il dato si è fermato a un terzo del totale previsto.

Nel 2023, infatti, gli Occ hanno ricevuto un totale di 7.748 domande alle quali si aggiungono 2.648 domande pervenute negli anni precedenti.

Di queste domande solo il 64% risulta assegnata ad un procedimento mentre rispetto al 2021, nel 2022 la scelta di indirizzamento del gestore verso la procedura della crisi di sovraindebitamento si sposta dalla ristrutturazione del debito del consumatore (36%) alla liquidazione controllata (47%).

Il gestore (professionista nominato dall’Occ) preferisce quindi risolvere direttamente la crisi tramite la liquidazione, il cui piano di gestione ha una probabilità maggiore di essere ammesso dal giudice. La maggioranza delle procedure sono concentrate nei distretti giudiziari del nord (52%) dove è più frequente la liquidazione controllata; seguono i distretti del sud e delle isole (33%) dove la procedura più utilizzata è la ristrutturazione dei debiti del consumatore, e infine quelli del centro Italia (15%). In termini assoluti la liquidazione controllata si conferma la procedura più di successo. In aumento le procedure di esdebitazione del debitore incapiente a quota 298 nel 2022 con + 85% rispetto al 2021.

In Europa l’esdebitazione dei debiti va a bomba. Questi numeri, comunque rilevanti, rappresentano una frazione rispetto ai volumi delle vicine Germania e Francia che, secondo quanto riportato dal sito Legge3.it gestiscono approssimativamente 100.000 procedure/anno ciascuna. Circa le cause di tale scarto si deve innanzi tutto ricordare che questi paesi si sono dotati di una normativa per la risoluzione della crisi da sovraindebitamento fin dai primi anni 90′ del secolo scorso, l’Italia solo nel 2012.

Inoltre, in particolare per quanto riguarda la Francia, in mancanza di opposizioni la procedura si svolge interamente innanzi alla Commission départementale de surendettement des particuliers, ed è totalmente gratuita.

Al fine di aumentare la diffusione e l’utilizzo di tali strumenti nel nostro paese, appare quantomeno necessario che le istituzioni avviino quanto prima campagne di sensibilizzazione rivolte all’utenza, per avvicinare anche i professionisti agli strumenti che l’ordinamento mette a disposizione.

Dal punto di vista dei costi da sostenersi si segnala il caso virtuoso della Regione Piemonte che offre incentivi per finanziare l’accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento che, nel caso dell’esdebitazione del debitore incapiente, possono arrivare fino a 2 mila euro.

La cultura finanziaria è la cura. Per quanto riguarda invece la prevenzione, si avverte sempre di più la necessità di una migliore educazione finanziaria, soprattutto delle fasce di popolazione più colpite dal fenomeno. Sul punto si segnala che nel sistema statunitense il tema dell’educazione finanziaria è centrale tanto da essere diventato nel 2005 con il Bankruptcy Abuse Prevention and Consumer Protection Act un doppio passaggio obbligato per accede alla procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento; in un momento precedente all’accesso con il “pre-bankruptcy credit counseling” e poi, prima dell’esdebitazione, con la “pre-discharge debtor education”, che è un vero e proprio corso tenuto da enti senza scopo di lucro, ad esito del quale viene rilasciato in certificato. Anche se per il momento non c’è alcun obbligo, nel vecchio continente si sta andando in questa direzione. Il legislatore eurounitario ha infatti dedicato all’educazione finanziaria l’art. 34 ed il 53° ed il 78° considerando della direttiva 2023/2225/UE (Ccd II). Nel nostro paese esistono già iniziative in tal senso da parte di privati, come ad esempio educadebito.com.