06.04.2016

Ipoteca, utilizzo senza abusi

  • Italia Oggi

Il creditore che iscrive ipoteca giudiziale sui beni del debitore il cui valore sia eccedente la cautela, discostandosi dai parametri normativi mediante l’iscrizione per un valore che supera di un terzo l’importo dei crediti iscritti, pone in essere un comportamento di abuso dello strumento della cautela rispetto al fine per cui gli è stato conferito.

È il principio espresso dalla Corte di cassazione, con sentenza di ieri, n. 6533.

Una banca creditrice otteneva decreto ingiuntivo in danno del debitore e iscriveva ipoteca giudiziale, per 150 milioni di lire sull’intero patrimonio immobiliare facente parte dell’impresa del predetto soggetto.

L’opposizione al decreto ingiuntivo veniva accolta dal tribunale. Veniva tuttavia rigettata la domanda per i danni ex art. 96 cpc proposta dall’opponente.

L’impugnazione relativa alla sola domanda di cui all’art. 96 cpc veniva rigettata anche dalla Corte di appello di Bari.

Proponeva ricorso per Cassazione il debitore, chiedendo se nell’ipotesi risulti accertata l’inesistenza del diritto per cui è stata iscritta ipoteca giudiziale e la normale prudenza del creditore nel procedere all’iscrizione dell’ipoteca, potesse configurarsi in capo al suddetto creditore la responsabilità ex art. 96, secondo comma cpc, per non aver egli usato la normale diligenza nell’iscrivere ipoteca sui beni di valore sproporzionato rispetto al credito garantito.

La Corte di cassazione, sovvertendo i precedenti orientamenti, e muovendo da argomentazioni ancorate ai principi costituzionali, ha ritenuto accoglibile il ricorso.

In particolare, a parere della Corte, a partire dalla decisione delle sezioni unite del 2007 (n. 23726), il principio costituzionale del giusto procedimento ha trovato numerose applicazioni nel riconoscimento di un abuso degli strumenti processuali.

Il rispetto dell’art. 111 della Costituzione, impone insieme la ragionevolezza della durata del processo e la giustezza del processo. E «giusto» non può essere un processo frutto di un abuso dell’esercizio dell’azione in forme eccedenti, o devianti, rispetto alla tutela dell’interesse sostanziale. In questa prospettiva, tale principio non consente più di utilizzare, per l’accesso alla tutela giudiziaria, metodi divenuti incompatibili con i valori avvertiti come preminenti ai fini di una efficace ed equo funzionamento del servizio della giustizia. Non può quindi accordarsi protezione ad una pretesa priva di meritorietà e caratterizzata per l’uso strumentale del processo (Cfr. Cass. n. 28286/2011).

In tale contesto, la Corte ha ritenuto che, accertata l’inesistenza del diritto per cui è stata iscritta ipoteca giudiziale e la normale prudenza del creditore nel procedere all’iscrizione, sia configurabile in capo al suddetto creditore la responsabilità di cui all’art. 96, secondo comma cpc, non avendo usato la normale diligenza nell’iscrivere ipoteca sui beni per un valore proporzionato rispetto al credito garantito, secondo i parametri stabiliti dalla legge (artt. 2875 e 2876 cc), così ponendo in essere, un abuso del diritto della garanzia patrimoniale in danno del debitore.

Valentino Guarini e Giovanni Cataldi