03.04.2013

Investitori per finanziare idee

  • Italia Oggi

Piani strategici validi e operativi dell’azienda, il curriculum vitae degli amministratori e il progetto imprenditoriale sono i criteri di selezione degli investitori di crowdfunding. Questi partecipano nelle start up innovative con quote che possono andare da 10 a 50 mila euro al massimo. La proposta di regolamento messa online dalla Consob riporta in primo piano l’operatività di questo nuovo strumento introdotto dall’art. 30 del «decreto crescita-bis», convertito, con modifiche, nella legge n. 221/2012.

Le osservazioni al documento di consultazione dovranno pervenire entro il 30 aprile. A oggi risulta che l’82% delle start up innovative è interessata a inserire il progetto online, per cercare finanziatori.

Strumento. «Equity crowdfunding» prevede la possibilità per le imprese, di solito neo-costituite, di raccogliere capitali di rischio (funding) per il tramite della rete internet. Il neoimprenditore fa un appello al pubblico risparmio rivolto a un elevato numero di destinatari (crowd) che nella prassi effettuano investimenti anche di modesta entità. Se questi credono nel progetto accettano di investire somme modeste nello stesso.

La proposta Consob. In primis essa prevede che una quota almeno pari al 5% degli strumenti finanziari offerti sia stata sottoscritta da investitori istituzionali. Inoltre la proposta prevede che lo statuto o l’atto costitutivo dell’emittente contenga, in favore degli investitori che abbiano acquistato o sottoscritto strumenti finanziari il diritto di recesso dalla società ovvero il diritto di co-vendita delle proprie partecipazioni e le relative modalità e condizioni di esercizio nel caso in cui i soci di controllo, successivamente all’offerta, trasferiscano il controllo a terzi. Il documento redatto dalla Consob specifica anche che il gestore deve fornire agli investitori diversi da quelli professionali, in forma sintetica e facilmente comprensibile, anche mediante l’utilizzo di tecniche multimediali, le informazioni relative all’investimento in strumenti finanziari di star up innovative. Queste devono riguardare almeno: il rischio di perdita dell’intero capitale investito, il rischio di illiquidità, il divieto di distribuzione di utili ai sensi dell’art. 25 del decreto, nonché il trattamento fiscale di tali investimenti. Le altre informazioni minime da fornire sono relative alle deroghe al diritto societario previste dall’articolo 26 del decreto nonché al diritto fallimentare previste dall’articolo 31 del decreto. Le modalità di presentazione delle informazioni relative alle offerte tramite il portale e infine l’illustrazione dei contenuti tipici di un business plan sono le ultime informazioni minime richieste. L’attività di gestione di portali per la raccolta di capitali per le start up innovative è riservata alle imprese di investimento e alle banche autorizzate ai relativi servizi di investimento nonché ai soggetti iscritti in un apposito registro tenuto dalla Consob. Questi ultimi sono ammessi a condizione che trasmettano gli ordini riguardanti la sottoscrizione e la compravendita di strumenti finanziari rappresentativi di capitale esclusivamente a banche e imprese di investimento. Al momento lo strumento ha aperto le sue porte alle sole start up innovative, si spera che nel futuro possano beneficiarne le start up di ogni tipo, come avviene già negli Usa.

Sondaggi. Per il 93% di chi ha risposto al questionario Consob il portale deve effettuare una prima selezione dei progetti che intendono accedere al crowdfunding. I rischi ritenuti più significativi sono perdita del capitale e carenza di info successive all’offerta.