Lo sconto fiscale per chi investe nelle start up innovative è riservato agli aumenti di capitale «reali», realizzati con l’immissione di nuove risorse nella società. Il meccanismo della nuova agevolazione varata dal decreto sviluppo-bis (Dl 179/2012) – deduzione dal reddito d’impresa dei soggetti Ires del 20% delle somme investite nel capitale sociale start up – è infatti analogo per certi versi a quello della detassazione Tremonti e per altri al bonus capitalizzazioni: per delinearne l’identikit si può dunque far riferimento ai chiarimenti forniti in merito ai precedenti incentivi.
Il meccanismo
L’articolo 29, comma 4, del Dl 179/2012 stabilisce che non concorre alla formazione del reddito dei soggetti Ires il 20% della somma investita nel capitale sociale di una o più start up innovative direttamente ovvero tramite organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investano prevalentemente in start up innovative. La percentuale è elevata al 27% per le start up a vocazione sociale e per quelle che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico. L’efficacia della disposizione è peraltro subordinata all’autorizzazione della Commissione Ue.
Le disposizioni relative alle varie edizioni della detassazione Tremonti prevedevano l’esclusione dall’imposizione del reddito d’impresa di un importo pari al 50% del valore degli investimenti mentre la nuova agevolazione stabilisce la non concorrenza alla formazione del reddito. Si ritiene che le due locuzioni siano sostanzialmente equivalenti e che, pertanto, il meccanismo applicativo della nuova agevolazione sia analogo a quello dei precedenti incentivi.
L’apporto
La percentuale del 20 o del 27% va calcolata rispetto alla somma investita nel capitale sociale. La circolare 53/E/2009 sul bonus capitalizzazioni (articolo 5, comma 3-ter, del Dl 78/2009) aveva affermato che erano agevolabili soltanto gli aumenti di capitale «reali», realizzati mediante l’immissione di nuove risorse nella società, mentre restava escluso, ad esempio, l’aumento di capitale sottoscritto ma non ancora versato. Anche la norma in esame quantifica l’entità della deduzione sulla base delle risorse investite e appare, quindi, possibile giungere alla medesima conclusione.
Pertanto, dovrebbero assumere rilievo gli aumenti di capitale (compresi i versamenti a titolo di sovrapprezzo), le costituzioni di capitale sociale di nuove società nonché gli apporti derivanti da versamenti in denaro a fondo perduto che non comportano obblighi di restituzione, la rinuncia incondizionata dei soci al diritto alla restituzione dei crediti vantati nei riguardi della società e i conferimenti di denaro. Il riferimento normativo alla «somma» investita appare, invece, escludere la rilevanza dei conferimenti di beni in natura nonché di prestazioni d’opera o di servizi a favore della società.
Contano gli investimenti effettuati per i periodi d’imposta dal 2013 al 2015 e per determinare il momento di perfezionamento degli apporti di capitale si può fare ancora una volta riferimento ai criteri stabiliti nella circolare 53/E/2009.
I limiti
L’articolo 25, comma 2, lettera a), dello stesso Dl 179/2012 stabilisce poi che la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria dei soci della società in esame devono essere detenute da persone fisiche. È stato, quindi, imposto un limite implicito agli investimenti effettuati dai soggetti Ires, che devono, nel loro complesso, risultare tali da non concedere agli investitori la maggioranza partecipativa.
L’investimento massimo in una o più delle società in esame ammesso in deduzione non può, inoltre, eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di 1,8 milioni di euro.
La deduzione del 20% o 27% dal reddito d’impresa dei soggetti Ires (Srl e Spa), infine, può generare una perdita deducibile ai fini fiscali.