27.09.2021

Industria 4.0, il tax credit sconta l’interconnessione tardiva

  • Il Sole 24 Ore

L’ipotesi che un bene strumentale “Industria 4.0” entri in funzione in un certo periodo, ma che venga interconnesso solo nel successivo periodo d’imposta, non è affatto rara nella prassi (mentre decisamente più raro è il caso di un bene prima interconnesso e poi consegnato, come nell’interpello 603 del 17 settembre 2021).

A proposito dell’iperammortamento, l’agenzia delle Entrate aveva chiarito come ci si dovesse comportare per calcolare correttamente la variazione diminutiva. Con il passaggio al credito d’imposta si aprivano diversi scenari interpretativi, che hanno trovato soluzione con la circolare 9/E del 23 luglio scorso.

In verità un riferimento normativo al caso in questione è presente nell’articolo 1, comma 1059, della legge 178/20, che ammette la possibilità di fruire – fin dall’entrata in funzione del bene – del credito d’imposta “ordinario”, salvo poi fruire del credito “maggiorato” nel periodo d’imposta in cui avviene l’interconnessione. Ma le modalità operative erano da definire sulla base dei seguenti assunti:

quando il bene entra in funzione scatta il beneficio del credito d’imposta calcolato in misura base (6% o 10% a seconda del momento in cui l’investimento è stato eseguito);

quando scatta l’interconnessione viene calcolato il credito d’imposta nella misura maggiorata, decurtandolo dell’importo già utilizzato fino alla data dell’interconnessione stessa.

La gestione delle quote fruite

A complicare il quadro vi è il fatto che il credito d’imposta “base” in certi casi è fruibile in unica soluzione, in altri casi è fruibile in quote costanti annuali.

Più precisamente, per i beni strumentali materiali nuovi acquistati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 il credito d’imposta è compensabile in unica soluzione (a prescindere dall’entità dei ricavi prodotti dal contribuente, dopo le modifiche del decreto Sostegni bis 73/21); mentre per quelli acquistati nel 2020 fino al 15 novembre l’agevolazione va divisa in cinque quote annuali, decorrenti dal periodo d’imposta successivo all’entrata in funzione.

Vediamo un esempio. Un bene strumentale nuovo è stato acquistato ed è entrato in funzione il 20 novembre del 2020, mentre il 20 giugno 2021 è stato interconnesso. Il costo del bene è pari a 40.000 euro e ha originato un credito d’imposta “ordinario” di 4.000 euro, già utilizzato a dicembre 2020. Nel 2021, a seguito dell’interconnessione, il credito d’imposta viene quantificato in 20.000 euro, fruibile in tre quote costanti di 6.666 euro l’una.

A questo punto si aprono due possibili scenari:

1 alla prima compensazione del credito d’imposta “maggiorato“ si sottrae l’importo del credito d’imposta “ordinario” e si compensa la differenza. Nelle altre due rate si compensa la misura originaria (nel nostro esempio: 6.666 euro);

2 dall’intero credito d’imposta “maggiorato” si sottrae l’importo già utilizzato di credito “ordinario” e il risultato va diviso per tre, per determinare l’importo di ogni singola compensazione annuale.

La seconda soluzione è certamente più aderente allo spirito della precedente circolare 4/E/2017, e infatti è poi risultata la scelta della circolare 9/E/2021 (paragrafo 5.4). Si afferma infatti che non vi è nessun ostacolo a che l’interconnessione avvenga in un periodo d’imposta diverso e successivo rispetto a quello dell’entrata in funzione del bene; ma, ovviamente, il maggiore credito d’imposta dovrà essere ridotto della quota già utilizzata nel periodo di entrata in funzione del bene.

Il «rinvio» del credito

Attenzione, però: il maggiore credito va ridotto della parte utilizzata in precedenza, non della parte spettante. Sicché, se nel periodo di entrata in funzione è stato compensato, ad esempio, un quinto del 6% totale (ipotizziamo un investimento eseguito prima del 16 novembre 2020), la quota da sottrarre al nuovo maggiore credito d’imposta sarà proprio quel quinto.

Peraltro, è anche possibile eseguire una scelta di maggiore semplicità non utilizzando alcun credito d’imposta fino a che il bene non sia interconnesso.

La circolare si sofferma anche sul tema dell’asseverazione, non chiarendo però se essa debba essere eseguita entro una certa data e se tale rispetto temporale vada in qualche modo dimostrato. Ciò porta a consigliare di redigerla con modalità che permettano di provarne l’esecuzione e la consegna all’azienda, tanto più alla luce dei recenti interpelli 602 e 603 del 2021 in cui la perizia asseverata è stata anche giurata, pur non essendo previsto quest’obbligo.