23.02.2011

Indennizzi uguali per tutti

  • Italia Oggi

Cinque euro per ogni giorno di interruzione del servizio. Altrettanti per ogni giorno di attivazione di servizi o profili tariffari non richiesti. Un euro per ogni giorno di ritardo per la mancata risposta ai reclami. Sono alcuni esempi degli indennizzi seguiti alle controversie tra utenti e operatori telefonici e televisivi e che d'ora in poi saranno identici per tutte le società. È questa una delle novità introdotte nel Regolamento in materia di indennizzi applicabili nei rapporti tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche e di televisione a pagamento, varato dal consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni a seguito di una consultazione pubblica che ha coinvolto le varie categorie interessate.

 

Nel Regolamento vengono previste misure compensative per inadempimenti non contemplati nelle carte dei servizi dei gestori e un accredito automatico, direttamente in bolletta, in seguito alla sola segnalazione da parte dell'utente, per alcuni e più gravi disservizi.

Introdotto anche l'obbligo di informare la clientela dei casi che danno diritto a un indennizzo. Le misure di compensazione automatica saranno efficaci a partire dal 1° gennaio 2012, mentre le altre entreranno in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione del regolamento in Gazzetta Ufficiale.

Il Regolamento, spiega l'Agcom, risponde all'esigenza di assicurare, in sede di definizione amministrativa delle controversie davanti all'Autorità e ai Corecom, i comitati regionali per le comunicazioni, parità di trattamento agli utenti che subiscono un medesimo disservizio, prevedendo un'adeguata diversificazione degli importi da riconoscere a titolo di indennizzo a seconda della gravità dell'inadempimento contrattuale riscontrato.

Fino a oggi, infatti, gli indennizzi applicati in sede di definizione erano basati su quelli determinati autonomamente dai singoli operatori nelle proprie carte dei servizi, con la conseguenza che l'indennizzo riconosciuto per lo stesso disservizio poteva essere differente a seconda dell'operatore coinvolto e che, in alcuni casi, la somma riconosciuta risultasse inadeguata rispetto al pregiudizio subito dall'utente.

Le nuove norme, invece, introducono, in relazione a diverse fattispecie di disservizio, un criterio minimo di calcolo da applicare per la determinazione dell'indennizzo dovuto, qualora lo stesso non venga riconosciuto direttamente dall'operatore. L'introduzione di una misura compensativa è prevista anche in relazione a disservizi, quali omessa o ritardata portabilità del numero (5 euro per ogni giorno di ritardo, 2,5 euro per utenze mobili), perdita della numerazione per causa imputabile all'operatore (100 euro per ogni anno di precedente utilizzo del numero), attivazione di profili tariffari non richiesti (5 euro per ogni giorno di attivazione) e omessa o errata indicazione negli elenchi telefonici pubblici (200 euro per ogni anno di disservizio), generalmente non previsti dalle carte dei servizi degli operatori.

È previsto, infine, un onere informativo a carico degli operatori i quali, entro un congruo periodo di tempo, sono tenuti a informare gli utenti, aggiornando le condizioni contrattuali e i propri siti web, sui disservizi che danno diritto alla corresponsione degli indennizzi automatici e sulle modalità per richiedere gli indennizzi non automatici.