È previsto per le parti un credito di imposta massimo pari a 250 euro per i compensi corrisposti agli avvocati abilitati.
L’articolo 22 del provvedimento, stando al testo provvisorio, modifica il decreto legge 132/2014, che ha introdotto una speciale forma di risoluzione delle controversie.
Si tratta della negoziazione assistita, che vede protagonisti i legali. Per tutte le controversie civili e commerciali, anziché iniziare un contenzioso avanti al giudice, si può instaurare una trattativa ufficiale, che, se va bene, si conclude con un accordo, che ha il valore di una sentenza (vale come titolo esecutivo per i pignoramenti).
Per alcune controversie la negoziazione assistita è obbligatoria, nel senso che non si può nemmeno iniziare la causa se non si è tentato l’accordo: si tratta dei recuperi di crediti fino a 50 mila euro (in materie diverse da quelle soggette a mediazione obbligatoria) e per i risarcimenti danni da circolazione di veicoli e natanti.
Con riferimento alla negoziazione si era messo in evidenza che il decreto 132/2014 non aveva previsto alcun incentivo fiscale. Il dl colma questa lacuna e prevede meccanismi di incentivazione fiscale della negoziazione assistita e anche dell’arbitrato, attraverso l’adozione del modello del credito di imposta già previsto per la mediazione dal dlgs 28/2010.
La norma premia in primo luogo le parti che si mettono d’accordo nella negoziazione assistita. La norma, però, riconosce il beneficio anche a chi trasferisce una causa dal tribunale all’arbitrato, secondo la procedura prevista dallo stesso decreto 132/2014. In questo caso alle parti che corrispondono il compenso agli arbitri, il credito di imposta, commisurato al compenso fino a concorrenza di euro 250, è riconosciuto, in caso di conclusione dell’arbitrato con lodo. In quest’ultima ipotesi, quindi, non si pretende che le parti si concilino, ma si vuole solo liberare i giudici del carico pendente.
La norma in commento cerca di avvicinare le diverse procedure di soluzione stragiudiziale delle liti. Anche se per la mediazione il legislatore ha previsto misure più generose: in caso di successo della mediazione, le parti hanno diritto a un credito d’imposta fino a un massimo di 500 euro per il pagamento delle indennità complessivamente dovute all’organismo di mediazione; in caso di insuccesso della mediazione, il credito d’imposta è ridotto della metà. Il dl rinvia a un decreto del ministro della giustizia le modalità e la documentazione da esibire a sostegno della richiesta del credito di imposta. Peraltro il decreto legge anticipa che sarà il ministero della giustizia a comunicare all’interessato, entro il 30 aprile di ogni anno, l’importo del credito d’imposta effettivamente spettante in relazione a ciascuno dei procedimenti, nei limiti delle risorse stanziate. Il credito d’imposta dovrà essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi e sarà utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione ministeriale.