18.10.2018

Inammissibile il concordato con cessione parziale dei beni

  • Il Sole 24 Ore

Il concordato con cessione solo parziale dei beni rappresenta una violazione del Codice civile e, in particolare, della norma sulla responsabilità patrimoniale. Infatti l’effetto di esdebitazione è una conseguenza della messa a disposizione dei creditori di tutte le attività del debitore. Lo puntualizza la Corte di cassazione con la sentenza n. 26005, della Prima sezione civile depositata ieri. In questa prospettiva, la Corte ritiene allora che non deve essere applicata un’ altra disposizione del Codice, l’articolo 1977 che permette al debitore di cedere «tutte o alcune delle sue attività». In realtà, per quanto riguarda quest’ultima misura, ricorda la sentenza, la cessione dei beni di natura contrattuale non ha l’effetto di liberazione dei debiti che invece è proprio del concordato e permette ai creditori cessionari di agire in via esecutiva anche sulle attività non cedute.
Ancora diversa è la situazione che si presenta nel concordato con continuità, visto che la cessione parziale dei beni è sì espressamente prevista, ma solo in vista dell’obiettivo di permettere la prosecuzione dell’attività imprenditoriale.
Nella valutazione della Corte non pesa poi neppure la nuova formulazione dell’articolo 160 della Legge fallimentare che non riporta più un esplicito riferimento alla cessione di tutti i beni: un’omissione che si spiega solo tenendo conto che la cessione dei beni è diventata una sola delle forme attraverso le quali si possono attuare la prevista ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti

Giovanni Negri