Non si può vietare a un condomino di adibire i locali di sua proprietà a bar, cornetteria e circolo ricreativo.
Ciò vale anche quando il regolamento di condominio e una delibera condominiale vietano ai condomini di installare nei locali dell’edificio attività idonee ad arrecare disturbo alla quiete pubblica e incompatibili con il decoro e la tranquillità dell’edificio stesso. È quanto stabilito dalla Corte di cassazione (sentenza 22892/2013 depositata ieri) decidendo una lite che vedeva contrapposti due condomini: il primo si lamentava del rumore e delle immissioni intollerabili fino a tarda notte provenienti dall’attività di intrattenimento e vendita di alcolici svolta in un locale di proprietà di altro condomino, nello stesso fabbricato.
Il ragionamento seguito dalla Suprema Corte parte dal presupposto che i limiti all’utilizzazione delle proprietà esclusive previste da una delibera condominiale possono comportare un restringimento dei poteri di godimento dell’immobile da parte del proprietario, ma solo se il consenso a tali limitazioni è espresso in forma scritta dal soggetto delegato dal condomino (articolo 1350 del Codice civile).
La delibera assunta da tutti i condomini, anche delegati, è valida, ma non può imporre limitazioni alla proprietà se il delegato non ha una specifica delega ad accettare tale limite.
Se invece alla delibera fosse intervenuto il condomino in proprio, la limitazione sarebbe operante.
La Corte di cassazione, tuttavia, non nega tutela al condomino che deve sopportare schiamazzi e rumori fino a tarda notte in quanto è possibile chiedere il risarcimento dei danni, come ad esempio il deprezzamento del valore del proprio immobile.
Possono inoltre essere risarciti danni morali, biologici (stress, insonnia, disagi) provocati dalle immissioni superiori alla soglia di normale tollerabilità derivanti da bar e locali aperti fino a tarda notte.
Oltre alla tutela risarcitoria, per chi risiede ai piani superiori di esercizi aperti al pubblico o di circoli ricreativi, vi è anche una tutela penale (articolo 659 del Codice penale): ma quest’ultima, sottolinea la Corte di cassazione 28874/2013, opera solo se i rumori disturbano un numero indeterminato di persone e non il solo condomino del piano di sopra.
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Il Sole 24 Ore
09/10/13
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