19.06.2012

Imu, il ravvedimento è variabile

  • Italia Oggi

A partire da oggi i contribuenti possono avvalersi del ravvedimento operoso per il mancato versamento dell’Imu pagando una mini sanzione. L’omesso pagamento può dipendere da difficoltà economiche o dalla complessità dei calcoli per determinare la nuova imposta. Tuttavia, più veloce è la sanatoria e minore è l’importo da pagare a titolo di penale. Oltre al ravvedimento breve, entro 30 giorni dalla commissione della violazione, che richiede il pagamento di una sanzione del 3% (1/10 del 30%), gli interessati possono fruire del ravvedimento sprint, che consente di regolarizzare la loro posizione pagando solo lo 0,2 per ogni giorno di ritardo. Questa è una buona opportunità da non sottovalutare. In base alle modifiche apportate all’art. 13 del dlgs 471/1997, la sanzione del 30% per omesso, parziale o tardivo versamento del tributo, infatti, può essere ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo (2%), purché non sia superiore a 15 giorni. Questo beneficio si cumula con quello già da tempo previsto dall’art. 13 del dlgs 472/1997 per il ravvedimento operoso, che fissa per quello breve il termine massimo di 30 giorni dalla commissione della violazione con la riduzione a un decimo della sanzione. Quindi, se la regolarizzazione avviene entro 15 giorni, la sanzione si riduce allo 0,2 per ogni giorno di ritardo. L’ulteriore agevolazione è però ammessa solo se l’adempimento è spontaneo e il contribuente versa tributo, interessi e sanzione ridotta. Dunque, chi non ha pagato l’Imu entro il 18 giugno può avvalersi del ravvedimento sprint entro 15 giorni dalla scadenza. Può inoltre fruire della sanzione ridotta al 3% (1/10 del 30%) purché regolarizzi entro 30 giorni dalla data fissata per l’acconto. Se entro il 18 giugno il contribuente non ha versato, ha versato parzialmente o oltre questo termine l’acconto Imu, ha ancora la possibilità di rimediare all’errore pagando comunque una mini-sanzione se regolarizza entro il 18 luglio. In questo caso deve versare il tributo, se dovuto, gli interessi legali (2,5% dal 1° gennaio 2012) e una sanzione del 3% rapportata alla somma da pagare. Come ultima alternativa rimane il ravvedimento lungo entro un anno dalla commissione della violazione. In questo caso la sanzione è dovuta nella misura del 3,75% (1/8 del 30%). Va precisato che solo l’adempimento spontaneo, prima che le violazioni di omesso, parziale o tardivo versamento del tributo vengano accertate dal comune, evita di incorrere nella sanzione edittale del 30%. Peraltro, qualora sia il comune ad accertare la violazione, oltre alla sanzione ordinaria, gli interessi sono dovuti al tasso legale, a meno che l’amministrazione comunale non abbia deciso, con regolamento, di fissare un tasso diverso che può arrivare fino al 5,5 per cento. Il comune può infatti aumentare la misura degli interessi fino a 3 punti percentuali rispetto al tasso legale, in base a quanto disposto dall’articolo unico, comma 165, della Finanziaria 2007 (legge 296/2006). In caso di omesso, parziale o tardivo versamento del tributo è richiesto che l’interessato provveda al pagamento del dovuto o integri quello tardivo, aggiungendovi sanzioni e interessi. Gli interessi devono essere computati nella misura del saggio legale, con maturazione a giorno di ritardo. Pertanto, la regolarizzazione avviene nel momento in cui è effettuato il pagamento per intero del debito tributario, incluso sanzioni e interessi. L’adempimento può essere effettuato in tempi diversi. Non è richiesto che nello stesso giorno si sani l’irregolarità, versando il totale dovuto. In effetti, è possibile pagare in un primo momento il tributo e successivamente interessi e sanzioni. Quello che conta è che l’ultimo versamento avvenga entro il termine assegnato. Considerato che la legge fissa scadenze diverse (30 giorni o 1 anno) per mettersi in regola con il fisco, al fine di stabilire quale sanzione deve essere pagata, fa fede la data dell’ultimo versamento. Se questo è intervenuto oltre il primo termine (30 giorni), si applica la disciplina della scadenza successiva, con una sanzione maggiorata. Quindi, chi non provvederà a sanare la violazione entro il 18 luglio, dal giorno successivo sarà tenuto a pagare la sanzione del 3,75%. I contribuenti non sono tenuti a pagare sanzioni e interessi per il versamento dell’acconto Imu solo se gli errori vengono commessi in seguito all’incertezza oggettiva delle norme di legge e sono il frutto della confusione normativa sul corretto adempimento degli obblighi tributari. L’infelice formulazione della norma art. 13, comma 12-bis dl 201/2011 potrebbe indurre in errore, dove prevede che per il 2012 il pagamento della prima rata dell’imposta municipale è effettuato senza applicazione di sanzioni e interessi.