Casa «al mare» con agevolazioni Imu. Questa una delle tante incongruenze delle numerose disposizioni che vanno a comporre la disciplina relativa all’imposta municipale (Imu), applicata in via sperimentale a partire da quest’anno, ai sensi del dl n. 201/2011.
Abitazione principale. Come più volte indicato, anche l’abitazione principale e le relative pertinenze restano incise dal tributo, dovendo considerare tale la sola unità immobiliare adibita ad «abitazione principale» del possessore e del proprio nucleo familiare, ovvero dove detti soggetti dimorano e risiedono (a sostegno, Assonime, circ. 14/2012, § 5).
Il comma 2, del dl 201/2011 dispone ulteriormente che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi «_ situati nel territorio comunale…», le agevolazioni (aliquota ridotta, detrazione base e maggiorazione) si applicano per un solo immobile, nel rispetto del principio che detta abitazione è costituita da una sola unità immobiliare.
Di conseguenza, il contribuente non potrà applicare le agevolazioni citate per più di una unità, al fine di combattere le manovre elusive tese a raddoppiare i bonus, se collocate nel medesimo comune.
Ma in presenza di unità immobiliari collocate su comuni diversi, dove i coniugi proprietari e «non» legalmente separati dimorano e risiedono, le agevolazioni raddoppiano, rendendosi applicabili le stesse in entrambi gli immobili. È il caso in cui Tizio è proprietario al 100% di una civile abitazione a Firenze e il coniuge è proprietario al 100% di una civile abitazione a Forte dei Marmi, dove gli stessi, rispettivamente, dimorano e risiedono.
Coadiuvanti e cooperative agricole. Nell’ambito del comparto agricolo è ricorrente il caso in cui il proprietario di terreni agricoli è un familiare (padre, madre o fratello) dell’imprenditore, non dotato di partita Iva (quindi non opera in maniera «professionale») ma è, comunque, iscritto nella previdenza agricola, come coadiuvante (collaboratore) del produttore agricolo.
In tal caso, nonostante la fattispecie non sia stata presa in considerazione nemmeno dalla recente prassi ministeriale (ministero delle finanze, circ. 3/Df/2012 § 4.3 e 7.2) si ritiene che, nel rispetto delle disposizioni che richiedono il possesso e la conduzione diretta e che fanno riferimento alla qualifica generica di «coltivatore diretto», allo stesso si renda applicabile il coefficiente moltiplicatore ridotto (110) in luogo di quello ordinario (135) e siano spettanti la franchigia (6 mila euro) e le riduzioni modulate del tributo (fino a 32 mila euro).
Con riferimento alle cooperative agricole di conduzione, si ritiene che le unità abitative, concesse in uso ai propri dipendenti, nel rispetto della lettera f), comma 3-bis, dell’art. 9, dl n. 557/1993, si possono sicuramente qualificare come fabbricati rurali strumentali, rendendosi applicabile l’aliquota ridotta dello 0,2% e, se collocate in territori comunali prevalentemente montani, la totale esenzione dal tributo (ministero delle finanze, circolare 3/Df/2012 § 7.3).
Enti non commerciali. Per gli enti non commerciali sono operanti anche le disposizioni inserite nell’articolo 91-bis del dl n. 1/2012 le quali, in estrema sintesi, riconoscono l’esenzione da tributo per gli immobili utilizzati in attività esercitate «_ con modalità non commerciali_». Tale situazione è facilmente applicabile in presenza di un fabbricato al cui interno sono esercitate sia attività istituzionali, sia attività commerciali con separato accatastamento delle porzioni, mentre la situazione si complica se non è presente una precisa suddivisione delle porzioni, ai fini catastali, con la necessità di dover ricorrere a una ripartizione «fai-da-te» delle diverse sezioni, mediante specifica attestazione, escludendo dall’esenzione la porzione destinata all’esercizio di attività commerciali.
La disposizione deve essere coordinata con l’ulteriore agevolazione che prevede l’esenzione da applicazione del tributo per i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie da «E/1» a «E/9» (immobili a destinazione particolare), con la conseguenza che resta incerto se, per esempio, in presenza di costruzioni destinate a particolari esigenze pubbliche e collocati in categoria «E/3», si debba dare priorità alla categoria o allo «stato di fatto», scorporando l’eventuale porzione destinata all’esercizio delle attività commerciali.
Ristrutturazioni edilizie. Come indicato dal comma 6, dell’art. 5, dlgs n. 504/1992, richiamato dall’art. 13, dl n. 201/2011 in caso di interventi consistenti sul fabbricato (demolizione e ricostruzione, recupero edilizio e quant’altro) la base imponibile è «_ costituita dal valore dell’area, la quale è considerata fabbricabile (_) fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato _» (ministero delle finanze, circolare 3/Df/2012 §4).
Sul punto, posta la difficoltosa determinazione del valore (§ 4.4 della circolare 3/Df/2012), resta paradossale l’applicazione di tale determinazione della base imponibile, in presenza di un fabbricato già dotato di rendita e sottoposto a un piccolo intervento di ristrutturazione, magari ai sensi della lettera c), dell’art. 3, dpr n. 380/2001, per «_ l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso_».
Dichiarazione Imu. Si parla «costantemente» della possibilità di evitare la presentazione della dichiarazione, valendo la vecchia dichiarazione Ici, ai sensi dell’art. 12-ter, dl n. 201/2011, sicuramente per i fabbricati posseduti alla data del 1° gennaio 2012 ma, onde evitare estenuanti (e forse vane) ricerche di modelli con allegata ricevuta, è consigliabile la ripresentazione (certamente possibile) del nuovo modello, tenendo conto anche di aver beneficiato a suo tempo (dal 2007) dell’esclusione dall’obbligo di presentazione per effetto dell’introdotta soppressione (parziale), di cui al comma 53, dell’art. 37, dl 223/2006, in presenza di atti già a conoscenza della Pubblica amministrazione (dichiarazione di successione, modello telematico dei notai, e così via).