08.01.2015

Imputati in reato connesso alle sezioni unite

  • Il Sole 24 Ore

Saranno le Sezioni unite a stabilire se sono utilizzabili le dichiarazioni rese, in sede dibattimentale, da un imputato in unprocedimento connesso che, in quanto tale, dovrebbe essere ascoltato con le tutele previste per il teste assistito. E quindi avvertito sia della facoltà di non rispondere sia del “rischio”che se farà dichiarazioni su fatti che riguardano la responsabilità di altri assumerà la veste di testimone. La Corte di cassazione, con l’ordinanza 53739 depositata il 30 dicembre scorso, prende atto delle diverse scuole di pensiero sulla validità delle dichiarazioni non precedute dai dovuti avvertimenti e chiede lumi all’organo collegiale, che dovrà scegliere fra tre tesi diverse. Secondo un primo orientamento l’effetto della mancata applicazione delle regole, previste dagli articoli 210 e 64 del Codice di procedura penale, farebbe scattare un’ipotesi di nullità a regime intermedio. Per i sostenitori di questa opinione la nullità a regime intermedio – che tra l’altro non può essere eccepita dall’imputato del procedimento principale per mancanza di interesse a far valere la disposizione violata – comporta la nullità della deposizione, visto che la legge non vieta l’esame dell’imputato in un procedimento connesso o in un reato collegato, ma semplicemente prescrive le formalità che devono essere osservate.
Teoria che si distacca da un secondo orientamento, in base al quale il mancato rispetto delle norme comporta l’inutilizzabilità della prova. Un indirizzo che ribadisce la centralità della tutela dell’imputato o dell’indagato, nel procedimento connesso, che deve essere messo al riparo dal rischio che deponendo nel processo principale come testimone obbligato a dire la verità, arrivi inconsapevolmente ad autoincriminarsi per il reato collegato o comunque a deporre contro sè stesso.
Non mancano, infine, alcune pronunce che escludono qualunque patologia dell’atto se l’esame si svolge senza l’avviso: la maggiore tutela varrebbe, infatti, solo per l’interrogatorio e non per l’esame dibattimentale.