15.03.2013

Immobili fantasma all’appello

  • Italia Oggi

Scade il 2 aprile il termine per la presentazione da parte dei contribuenti degli atti di aggiornamento dei fabbricati non dichiarati in catasto ai quali l’Agenzia del territorio ha attribuito la rendita presunta. Gli interessati possono regolarizzare la loro posizione presentando gli atti di aggiornamento catastale entro 120 giorni dalla pubblicazione del comunicato dell’Agenzia nella Gazzetta Ufficiale, al quale è allegato l’elenco dei comuni interessati dall’attività di attribuzione della rendita presunta. Considerato che il comunicato è stato pubblicato il 30 novembre 2012, il termine per la regolarizzazione scade il prossimo 2 aprile. In caso contrario i contribuenti sono soggetti al pagamento delle sanzioni amministrative. Entro lo stesso termine è possibile presentare ricorso contro i provvedimenti catastali innanzi alla commissione tributaria provinciale competente per territorio.

Al comunicato dell’Agenzia del territorio del 30 novembre scorso è allegato l’elenco dei comuni interessati dalla seconda fase dell’attività di attribuzione della rendita presunta ai fabbricati cosiddetti fantasma. Sul sito internet dell’Agenzia è ancora disponibile per la consultazione l’elenco delle particelle del catasto terreni e le corrispondenti unità immobiliari del catasto edilizio urbano alle quali è stata attribuita la rendita presunta. Gli atti di aggiornamento devono essere presentati entro 120 giorni dalla pubblicazione del comunicato nella Gazzetta Ufficiale. Mentre i termini per la proposizione del ricorso (60 giorni) iniziano a decorrere trascorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione del comunicato. Quindi, sia per gli aggiornamenti che per l’impugnazione dei provvedimenti adottati dall’Agenzia il termine di scadenza è fissato al 2 aprile, poiché il 30 marzo è sabato e i due giorni successivi sono festivi.

In effetti, dal 2011 l’Agenzia del territorio può attribuire, provvisoriamente, la rendita presunta (in attesa della rendita definitiva) agli immobili non dichiarati in catasto. Le modalità e i criteri per l’attribuzione della rendita presunta sono indicate in un provvedimento del direttore del Territorio del 19 aprile 2011, pubblicato sul sito dell’Agenzia. L’articolo 19, comma 8, del decreto legge 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010, ha imposto l’obbligo ai titolari di diritti reali sugli immobili non dichiarati di presentare la dichiarazione di aggiornamento catastale. L’Agenzia del territorio sulla base di nuove informazioni connesse a verifiche tecnico-amministrative, effettuate con telerilevamento e con sopralluogo sul terreno, infatti, monitora costantemente il territorio, individuando, in collaborazione con i comuni, i fabbricati fantasma. Decorso il termine di legge (7 mesi) senza che il titolare dell’immobile abbia provveduto all’accatastamento, l’Agenzia è legittimata ad adottare il provvedimento attribuivo della rendita presunta.

Se per gli immobili ai quali è stata attribuita la rendita presunta i soggetti obbligati non presentano gli atti di aggiornamento, scattano le sanzioni amministrative che sono state quadruplicate. Il 75% dell’importo delle sanzioni è devoluto ai comuni in cui sono ubicati gli immobili accertati.