Rush finale per il pagamento del saldo Imu. Il 16 dicembre, infatti, è l’ultimo giorno utile per versare l’imposta municipale senza incorrere in sanzioni. Sono tenuti a pagare il saldo titolari di seconde case, aree edificabili e terreni agricoli. Sono invece esonerati dal versamento i titolari di immobili adibiti a abitazione principale e assimilati, tranne quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, vale a dire immobili di lusso, ville e castelli. Non sono soggetti al prelievo neppure i fabbricati rurali strumentali e i beni merce posseduti dalle imprese che operano nel settore edile. Il versamento della seconda rata deve essere fatto, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata il 16 giugno.
Obbligati. Sono tenuti al versamento del saldo Imu i possessori di seconde case, di immobili adibiti a attività commerciali e industriali, di aree edificabili e terreni, sia coltivati che incolti.
Sono soggetti al pagamento dell’imposta oltre al proprietario e all’usufruttuario, anche il superficiario, l’enfiteuta, il locatario finanziario, i titolari dei diritti di uso e abitazione, nonché il concessionario di aree demaniali. Non è soggetto a imposizione, invece, il nudo proprietario dell’immobile. Allo stesso modo, non sono obbligati al pagamento il locatario, l’affittuario e il comodatario, in quanto non sono titolari di un diritto reale di godimento sull’immobile, ma lo utilizzano sulla base di uno specifico contratto. L’imposta è dovuta dai contribuenti per anno solare, proporzionalmente alla quota di possesso dell’immobile e in relazione ai mesi dell’anno per i quali il bene è stato posseduto. Se il possesso si è protratto per almeno 15 giorni, il mese deve essere computato per intero. Il versamento della seconda rata deve essere fatto, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata il 16 giugno, facendo riferimento alle aliquote e detrazioni pubblicate sul sito informatico del ministero dell’economia, Portale del federalismo fiscale, entro lo scorso 28 ottobre. In caso di mancata pubblicazione entro questo termine, si applicano aliquote e detrazioni deliberate nell’anno precedente
Esonerati. Non sono tenuti a pagare l’Imu i titolari di immobili adibiti a abitazione principale e assimilati, con relative pertinenze. Sono però esclusi dal beneficio i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (immobili di lusso, ville e castelli). L’esenzione si estende anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite a prima casa dei soci assegnatari, ai fabbricati di civile abitazione destinati a alloggi sociali, alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento giudiziale di separazione o divorzio, nonché agli immobili posseduti dal personale del comparto sicurezza (Forze armate e di Polizia), a prescindere dal luogo in cui risiedono o dimorano. Per questi soggetti il beneficio è limitato a un solo immobile, sempre che non sia stato concesso in locazione. Sono esonerati dal pagamento dell’imposta anche i fabbricati rurali strumentali e gli immobili costruiti dalle imprese destinati alla vendita, cosiddetti beni «merce», a condizione che non risultino locati.
Va ricordato che per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Pertinenze dell’abitazione principale sono quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (garage, cantine, tettoie), nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle suddette categorie catastali, anche se iscritte in catasto unitamente all’immobile adibito a abitazione.