22.07.2013

Il ricorso vale (quasi) sempre

  • Italia Oggi

Tutte le norme che prevedono sanzioni d’inammissibilità per gli atti processuali devono essere interpretate in modo restrittivo. Nel processo tributario l’inammissibilità del ricorso deve essere dichiarata solo in casi eccezionali e non per vizi meramente formali. Nei casi dubbi occorre sempre dare al contribuente la possibilità di rimediare all’errore. È questo l’orientamento che prevale nella giurisprudenza di legittimità e di merito, salvo qualche rara eccezione.

Secondo la Cassazione (sentenza 251/2012) non determina la nullità del ricorso la mancata autenticazione della firma del contribuente in calce o a margine del ricorso da parte del difensore, a meno che il fisco non ne contesti l’autenticità.

Inoltre, il giudice non deve dichiarare inammissibile il ricorso nel caso in cui l’interessato non nomini un difensore abilitato se il valore della controversia è al di sopra della soglia fissata dalla legge, vale a dire pari o superiore a 2.582,28 euro, al netto di sanzioni e interessi. La sanzione può essere applicata solo se il ricorrente non provvede all’adempimento dopo che il giudice ha imposto la nomina entro un dato termine. La normativa processuale prevede che se la parte sta in giudizio col ministero di un difensore questi deve essere munito di procura. L’incarico deve essere conferito con atto pubblico o con scrittura privata autenticata oppure in calce o a margine di un atto del processo. La sottoscrizione autografa deve essere certificata dallo stesso difensore. Tuttavia la mancata certificazione dell’autografia, per la Cassazione, non può però essere ritenuta ragione di nullità dell’atto. Del resto, la certificazione non è altro che un’autenticazione che il difensore compie nella veste di pubblico ufficiale.

Anche la mancata sottoscrizione del ricorso da parte del difensore del contribuente non comporta la nullità dell’atto. La procura può essere conferita in udienza. La Commissione tributaria provinciale di Milano, sezione XLVII, con la sentenza 79/2012, si è spinta oltre sostenendo che per i vizi che riguardano la mancata sottoscrizione del ricorso o il conferimento della procura non può essere dichiarata l’inammissibilità, fino a quando il giudice non dia un ordine di regolarizzare l’errore commesso e la parte interessata non lo esegua nei termini fissati.

Sempre la Cassazione (sentenza 6780/2009) ha ritenuto ammissibile l’appello notificato per posta o per consegna diretta alla controparte, senza che l’appellante abbia attestato la conformità del ricorso rispetto a quello depositato presso la segreteria della commissione tributaria regionale. Quello che conta è l’effettiva difformità sostanziale, che è onere dell’appellato eccepire e dimostrare (in questo senso si è espressa la commissione tributaria provinciale di Avellino, quarta sezione, con la sentenza 19/2013). Per i giudici di legittimità, il ricorso depositato si presume conforme a quello notificato, sia quando l’appellato si sia costituito in giudizio e non abbia sollevato alcuna eccezione al riguardo sia quando l’appellato non si sia costituito e abbia, perciò, rinunciato a sollevare l’eccezione. La costituzione, infatti, deve avvenire entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica del ricorso, a pena d’inammissibilità, che è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Entro questo termine, che va assolutamente rispettato, vista la gravità della sanzione, il ricorrente deve depositare l’originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile. Quindi tramite l’ufficiale giudiziario, che porta a conoscenza del destinatario il ricorso consegnandone una copia e dichiarando la conformità all’originale. Se il ricorso, invece, viene consegnato oppure spedito per posta deve essere depositato nella segreteria della commissione tributaria una copia del ricorso, allegando la fotocopia della ricevuta di consegna o spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale. Naturalmente, quando il ricorso viene notificato dall’ufficiale giudiziario è richiesto il deposito dell’originale presso la segreteria della commissione. In questo caso non si pone il problema dell’attestazione di conformità, in quanto nell’originale è già contenuta la relata di notifica dell’ufficiale giudiziario.

Una posizione più rigida, invece, è stata assunta dalla Commissione tributaria regionale di Milano, sezione L, con la sentenza 65/2013, che ha giudicato inammissibile il ricorso perché il contribuente non ha allegato l’atto impugnato in originale o in copia e il giudice non è tenuto a acquisire d’ufficio l’atto impositivo ordinando all’amministrazione di produrlo. Questo principio non è però condivisibile in quanto per il mancato deposito del fascicolo contenente l’atto impugnato non è prevista alcuna sanzione d’inammissibilità e non può essere applicata in via interpretativa.