12.09.2011

Il processo civile ricomincia da 3 dicendo addio ai riti speciali

  • Italia Oggi

di Francesco Fradeani 

Il governo accorpa la miriade di riti previsti da norme speciali in tre modelli di riferimento: il processo del lavoro, quello sommario di cognizione e il processo ordinario. Nulla cambia, invece, per il diritto fallimentare e della famiglia. È questo, in estrema sintesi, il contenuto del decreto legislativo definitivamente approvato dal consiglio dei ministri lo scorso 1° settembre 2011: una riforma attesa non solo dagli operatori del diritto, ma anche dai cittadini, viste le condizioni della giustizia civile italiana. Infatti, viene data attuazione alla delega «per la riduzione e semplificazione dei procedimenti civili» contenuta nell'art. 54 della legge 69/2009 che, nelle intenzioni dell'esecutivo, rappresenta una tappa importante, se non fondamentale, nel percorso di ammodernamento del sistema processuale civile italiano.

Si è cercato di porre rimedio, infatti, a cominciare dalla pletora di procedimenti speciali che, disseminati nelle pieghe dell'ordinamento, rendono la tutela giurisdizionale civile una giungla di trappole normative, anche per gli avvocati più esperti.

Il fine perseguito è apprezzabile, si tratta però di capire se il contenuto del provvedimento licenziato sarà in grado di mantenere le promesse che lo hanno preceduto.

La legge delega. Per comprendere il significato del decreto legislativo è necessario muovere dalla sua genesi e cioè dalla legge delega: come noto, la tecnica della delegazione, impone al governo di seguire i principi e criteri direttivi precedentemente individuati dal parlamento, fungendo essi da cartina di tornasole e parametro di legittimità costituzionale dell'azione del legislatore delegato.

Ebbene, il citato art. 54, in particolare al quarto comma, impone, tra l'altro, che i procedimenti civili di cognizione ricompresi nell'ambito della giurisdizione ordinaria e regolati dalla legislazione speciale, siano ricondotti a uno dei tre modelli processuali di riferimento e cioè: il rito speciale del lavoro, ove siano prevalenti i caratteri di concentrazione processuale, ovvero di officiosità dell'istruzione; il rito speciale a cognizione sommaria, nel caso di semplificazione della trattazione o dell'istruzione della causa; infine, il rito ordinario a cognizione piena, in tutte le restanti ipotesi.

Invariati, invece, i generali criteri di competenza, di composizione dell'organo giudicante, i poteri officiosi e gli altri effetti, per così dire speciali, attualmente disciplinati dalla legislazione vigente e relativi alle materie di volta in volta accorpate, nonché le disposizioni processuali concernenti le procedure concorsuali, il diritto di famiglia e minorile, le cambiali e gli assegni, lo statuto dei lavoratori, la proprietà industriale, il diritto dei consumatori.

Il decreto legislativo. Il provvedimento licenziato dal governo è composto da 36 articoli suddivisi in cinque capi.

Il primo di essi contiene alcune norme di coordinamento tra i cosiddetti modelli di destinazione e i singoli procedimenti previsti nei capi successivi. Dopo un richiamo nell'art. 1 all'attuale collocazione sistematica dei tre riti selezionati dalla delega, gli artt. 2 e 3 si occupano d'individuare quali saranno le disposizioni comuni con riguardo, rispettivamente, alle controversie per le quali si applicherà il modello del lavoro e del sommario (per quello ordinario non v'è stato bisogno di adattamenti).

Infine, gli artt. 4 e 5 si occupano specificamente delle fattispecie di mutamento del rito e della richiesta d'inibitoria processuale. I capi II (artt. da 6 a 13), III (artt. da 14 a 30) e IV (artt. da 31 a 33) individuano per materia le singole controversie da ricondurre, rispettivamente al rito del lavoro, al rito sommario di cognizione e a quello ordinario.

La tecnica prescelta prevede per ogni articolo una materia e in seno a ciascuno di essi delle disposizioni che fungano da specifico coordinamento con il modello di destinazione ivi espressamente richiamato e con le norme processuali che, d'ora innanzi, dovranno applicarsi alla disciplina di volta in volta trattata.

Senza pretesa di completezza, possiamo dire che si passa da procedimenti di particolare importanza pratica, come l'opposizione a ordinanza ingiunzione, inserita nel capo II e che ha per modello il rito del lavoro, ad argomenti conosciuti solo dagli addetti ai lavori, come le controversie in tema di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato, che invece vengono ricondotte al procedimento sommario di cognizione, per arrivare da ultimo al capo IV, sul processo ordinario a cognizione piena, che attrae materie di nicchia quali, per esempio, la rettificazione di attribuzione di sesso.

Si è cercato di privilegiare l'accostamento ai modelli più agili e teoricamente rapidi: al rito del lavoro sono state affidate, infatti, le sorti di otto materie, a quello sommario ben diciassette, mentre al «più lento» del gruppo, l'ordinario, solo tre. Infine, gli artt. da 34 a 36, contenuti nell'ultimo capo, il V, si occupano di modificare e cancellare dall'ordinamento le norme processuali speciali concernenti le singole materie attratte dai tre modelli di riferimento, nonché di attribuire al decreto efficacia limitata solo ai procedimenti instaurati successivamente alla sua entrata in vigore.