Il calcolo del nexus ratio
Il reddito da agevolare è definito in base al rapporto tra i costi per attività di ricerca e sviluppo sostenuti per il «mantenimento, l’accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale» agevolabile (spese qualificate, al numeratore) e le spese complessive sostenute per produrre tale bene (spese totali, denominatore). Al numeratore del rapporto rilevano altresì le spese sostenute per l’acquisto dei beni immateriali e delle spese di R&S esternalizzate presso società del gruppo, ma entro il limite del 30% del numeratore stesso.
In sostanza, al numeratore del rapporto va inclusa la totalità delle spese di ricerca, sia se sostenute in proprio sia se commissionate a terzi (università, enti di ricerca e soggetti diversi da quelli del gruppo), per le quali c’è quindi un riconoscimento integrale. Il numeratore va poi incrementato delle eventuali altre spese sostenute per l’acquisizione dei beni immateriali o per contratti di outsourcing stipulati con società del gruppo fino a un massimo del 30% delle spese relative a ricerca compiuta in proprio o commissionata a terzi.
Ne consegue che il reddito su cui applicare la detassazione del 50%, sarà pari all’intero reddito derivante dall’intangibile, se le spese con riconoscimento parziale (costi di acquisto e spese di ricerca addebitate da società del gruppo) sono pari o inferiori al 30% delle spese pienamente riconosciute. In caso contrario, vi sarà una riduzione proporzionale del beneficio, riduzione tanto maggiore quanto più alta è l’incidenza dei costi di acquisto/infragruppo rispetto ai costi di ricerca interni o presso terzi.
Confronto preventivo
Data la rilevanza del «nexus ratio» ai fini della determinazione del beneficio, è evidente l’importanza di poter definire preventivamente con le Entrate quanto meno i criteri di calcolo del rapporto. In caso contrario, l’accordo raggiunto con il ruling rischierebbe di essere “zoppo”, in quanto l’impresa – pur avendo definito il contributo economico dei proprio intangibili – si potrebbe trovare a discutere in sede di verifica le modalità di calcolo del rapporto, inclusa la qualificazione delle spese quali costi di R&S.
La definizione del nexus ratio nell’ambito del ruling, peraltro, sembra ostacolata dal tenore letterale del decreto del 30 luglio 2015, per il quale ricadono nell’ambito applicativo dell’accordo solamente la determinazione del contributo economico alla produzione del reddito d’impresa, ovvero la determinazione dei redditi e delle plusvalenze infragruppo (art. 12). Anche il provvedimento delle Entrate del 1 dicembre 2015 non prevede che il nexus ratio sia ricompreso tra gli effetti dell’accordo, anche se, tra le informazioni obbligatorie da fornire con l’istanza, prevede che sia indicata la «chiara descrizione dell’attività di ricerca e sviluppo svolta e del diretto collegamento della stessa con lo sviluppo, il mantenimento, nonché l’accrescimento di valore dei beni».
Tale circostanza potrebbe essere utilizzata come “apertura” interpretativa per includere anche i criteri di calcolo del nexus ratio nell’accordo di ruling, nella logica di definire preventivamente l’agevolazione, massimizzando il livello di “protezione” del contribuente a seguito dell’accordo.