24.02.2014

Il mancato ricorso della Sas non condiziona il socio

  • Il Sole 24 Ore

La mancata impugnazione dell’accertamento da parte della Sas non preclude il ricorso del singolo socio contro l’avviso che rettifica il suo reddito da partecipazione. Lo afferma la Ctr Lombardia nella sentenza 136/22/2013.
L’agenzia delle Entrate aveva accertato induttivamente il reddito di una Sas che non aveva presentato la dichiarazione per l’anno 2004. L’accertamento era stato impugnato tardivamente e dunque era divenuto definitivo, sicché la metà dell’importo stimato dal Fisco veniva poi imputata alla socia accomandante, titolare del 50% delle quote. Dopo lo stop in Ctp, la contribuente ha quindi presentato appello.
La Ctr osserva innanzitutto che, qualora l’avviso emesso nei riguardi della società non sia stato impugnato oppure sia stato opposto oltre i termini di legge, il socio può ugualmente rivolgersi al giudice per contestare la voce di reddito relativa alla sua partecipazione alla società stessa allorché riceva un avviso di accertamento individuale. Questo perché si deve escludere «che il giudicato formatosi nei confronti della società – si legge nella sentenza – possa menomare il diritto di difesa del socio, sicuramente garantito dall’articolo 24 della Costituzione».
La Ctr esamina quindi la dichiarazione della Sas («non presentata per motivi non conosciuti»), nella quale era esposto un reddito che la contribuente aveva poi indicato per l’esatta metà, quali utili di partecipazione, nel proprio modello Unico. La appellante aveva prodotto anche gli estratti del conto corrente bancario della società, dal cui esame «era possibile verificare – secondo i giudici di secondo grado – come la movimentazione ivi riscontrabile fosse compatibile con i dati riportati nella dichiarazione dei redditi» non inoltrata al Fisco, sebbene già predisposta.
Questi elementi «valgono a rendere congruente – prosegue la motivazione – il reddito dichiarato dalla società» e quindi «inattendibile la presunzione operata dall’ufficio». Per tali motivi, il collegio annulla dunque l’accertamento emesso nei confronti della socia.
Sulla questione di diritto affrontata dalla Ctr Lombardia, un orientamento della Cassazione ritiene che, se il socio abbia separatamente impugnato l’accertamento a lui notificato senza partecipare (o essere messo in grado di intervenire) al giudizio instaurato dalla società, la decisione presa in questo secondo processo «non può svolgere alcuna efficacia di giudicato nei confronti del socio per il divieto imposto dai principi costituzionali in tema di tutela dei diritti e da quelli codicistici in materia di limiti soggettivi del giudicato» stesso (Cassazione 19606/2006).
Secondo la prevalente giurisprudenza, invece, esiste comunanza di presupposti fattuali, e dunque un nesso di consequenzialità, tra il contenzioso relativo all’accertamento delle entrate di una società e quello diretto alla verifica dei redditi derivanti dalla partecipazione sociale. Di conseguenza, con una distinta e autonoma instaurazione delle relative vertenze davanti al giudice tributario, la decisione intervenuta nel primo dei due contenziosi si riflette sulla pronuncia che concerne il socio, «il che impone al giudice chiamato a statuire su quest’ultimo di prendere atto della decisione intervenuta nella prima controversia» (Cassazione 14056/2006).