29.04.2015

Il fisco può usare dati rubati

  • Italia Oggi

La lista Falciani è utilizzabile dal fisco italiano. I valori collegati al diritto alla riservatezza e al segreto bancario «sono sicuramente recessivi di fronte a quelli riferibili al dovere inderogabile imposto a ogni contribuente dall’articolo 53 della Costituzione». Ossia l’obbligo di pagare le tasse secondo la propria capacità contributiva. E non rileva nemmeno il fatto che i dati siano stati originariamente trafugati da un ex dipendente della banca Hsbc, in quanto l’amministrazione finanziaria italiana li ha ricevuti dalle autorità francesi a seguito di corretta applicazione della vecchia direttiva sullo scambio di informazioni (direttiva 77/799/Cee) e della convenzione bilaterale: l’eventuale responsabilità penale dell’autore materiale del furto di dati rileverà semmai nel paese di commissione dell’illecito, mentre in Italia è compito del giudice nazionale stabilire se la lista è utilizzabile o meno. Ad affermarlo è la Corte di cassazione, che con le ordinanze n. 8605/15 e n. 8606/15 di ieri fornisce il primo orientamento sulla controversa questione della lista Falciani.

L’elenco dei 7 mila clienti italiani della filiale di Ginevra della Hsbc è stato sottratto dall’informatico Hervé Falciani, ma, una volta acquisito dalla magistratura transalpina, la sua trasmissione ai verificatori italiani è avvenuta secondo le ordinarie regole sulla cooperazione amministrativa. Nelle due cause finite al vaglio del Palazzaccio, alcuni correntisti erano stati raggiunti da un accertamento relativo ai capitali detenuti in Svizzera e non dichiarati nel quadro RW di Unico. In giudizio, però, i contribuenti avevano avuto ragione sia in primo grado dalle Ctp di Como e Lecco sia in appello dalla Ctr Lombardia. In un caso i giudici di merito avevano motivato facendo riferimento alla decisione del Gip di Pinerolo che, nel disporre l’archiviazione per il reato di dichiarazione infedele a carico di un contribuente terzo, aveva anche ordinato la distruzione degli atti derivati dalla lista (si veda ItaliaOggi del 6 ottobre 2011). In un altro caso veniva richiamata un’analoga decisione assunta dalla Corte d’appello di Parigi.

Un orientamento errato, secondo i giudici di legittimità, in quanto il Gip di Pinerolo «ebbe a pronunciarsi su mezzi di prova rispetto ai quali nessun elemento è stato esposto dal giudice di appello».

A parere della Cassazione, né la direttiva europea sullo scambio di informazioni né la giurisprudenza della Corte di giustizia Ue affermano, come invece ha ritenuto la Ctr, che l’autorità italiana avesse un «obbligo di verifica circa la provenienza e l’autenticità della documentazione trasmessa». L’amministrazione finanziaria non aveva quindi alcun onere di indagare la genesi della lista Falciani, anche perché i documenti acquisiti hanno natura di atti amministrativi ed «esulano dalla disciplina relativa alle rogatorie». Così come non vi è alcun diritto del contribuente «a essere preventivamente informato».

Ma il principio di diritto affermato nelle pronunce di ieri è la prevalenza del dovere di pagare le tasse sul diritto alla riservatezza. Entrambi trovano fondamento nella carta costituzionale ma, secondo gli ermellini, il principio di capacità contributiva previsto dall’articolo 53, unito «all’altrettanto cogente obiettivo di realizzare una decisa lotta ai paradisi fiscali, giustifica l’utilizzabilità delle prove acquisite dall’amministrazione con le modalità qui esaminate». Un commento sulla sentenza arriva dall’avvocato Asa Peronace che ha assistito uno dei contribuenti in giudizio: «Le conclusioni sono ispirate a esigenze di puro gettito, non sfugga il fatto che siamo nella fase “calda” delle adesioni dei contribuenti alla procedura della voluntary disclosure, e assolutamente non condivisibili sul piano squisitamente giuridico». E non solo. Guardando al futuro e agli effetti delle due sentenze nei rapporti fisco/contribuente l’avvocato Peronace evidenzia che: «Il principio di diritto sancito dalla Corte di cassazione ha notevolmente rinforzato i poteri di controllo dell’amministrazione finanzia, riducendo, di riflesso, le “armi” difensive a disposizione del cittadino e lasciando al contribuente accertato esclusivamente la possibilità di contestare la pretesa erariale sul piano del puro merito. Pertanto i soggetti titolari di disponibilità estere “occultate” al fisco e, ad oggi, non controllati dall’Agenzia delle entrate, dovranno considerare con ancora più attenzione l’opzione di aderire allacollaborazione volontaria».