03.09.2012

Il filtro «vince» sulla sentenza breve

  • Il Sole 24 Ore

Il filtro in appello previsto dal decreto Sviluppo (articolo 54 del Dl 83/2012) fa i conti con le altre misure introdotte in passato per snellire l’iter dei giudizi di secondo grado.
Alla fine dell’anno scorso la legge di stabilità (la n. 183/2011) aveva riscritto gli articoli 351 e 352 del Codice di procedura civile per dare alle Corti d’appello la possibilità di decidere la causa, a seguito di discussione orale, con successiva lettura di dispositivo e motivazione. Con un richiamo all’articolo 281-sexies dello stesso Codice (che regola i giudizi davanti al tribunale monocratico), le Corti venivano invitate già alla prima udienza a valutare se la causa fosse matura per la decisione e in tal caso ad ordinare alle parti di discuterla oralmente, emettendo subito sentenza concisa a verbale.
La Corte poteva ordinare la discussione anche dopo l’udienza appositamente fissata (prima dell’udienza di comparizione) per valutare l’istanza di sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata; in tal caso tuttavia era tenuta comunque a fissare un’altra udienza. Ora il decreto Sviluppo obbliga il giudice di secondo grado a dichiarare inammissibile l’appello che non ha una ragionevole probabilità di essere accolto, dopo aver sentito le parti.
L’ordinanza-filtro e la sentenza contestuale si trovano ora a convivere. Come gestiranno le Corti i due strumenti per definire presto il giudizio?
Le tappe
Alla prima udienza bisognerà sentire le parti sulla ragionevole probabilità di accoglimento dell’appello. Se la Corte ritiene che questa probabilità non vi sia, emetterà ordinanza e non potrà emettere la sentenza ex articolo 281-sexies del Codice di procedura civile. Se invece il vaglio di ammissibilità viene superato, si procederà alla trattazione. A questo punto la Corte potrà decidere di provvedere con discussione orale e sentenza contestuale.
Mentre l’ordinanza potrà essere emessa per l’appello che non ha speranza di accoglimento, la sentenza contestuale potrà servire ad accelerare l’accoglimento di un appello manifestamente fondato. Potrà essere utilizzata anche quando l’inammissibilità o l’improcedibilità dell’appello deve essere pronunciata necessariamente con sentenza (ad esempio, nei casi di improcedibilità per mancata comparizione dell’appellante o di inammissibilità per mancata integrazione del contraddittorio). Ma potrà essere utilizzata anche quando l’appello si debba rigettare per ragioni più pregnanti rispetto alla ragionevole probabilità di non accoglimento. Infatti, l’ambito della motivazione della sentenza contestuale è più ampio di quello dell’ordinanza-filtro. Quest’ultima deve essere «succinta», mentre la sentenza dev’essere «concisa»; solo la sentenza deve esporre le ragioni di fatto e di diritto della decisione, mentre l’ordinanza può contenere anche solo il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e il riferimento a precedenti conformi. Sicché quando l’appello richiede una più ampia discussione delle parti (ma non una lunga trattazione), dopo aver superato il filtro potrà essere respinto con decisione ai sensi dell’articolo 281-sexies.
Il nodo della sospensiva
L’istanza di sospensione del l’esecuzione della sentenza impugnata può essere trattata o alla prima udienza o ad un’udienza ancora precedente, appositamente fissata su richiesta della parte. Secondo la riforma dell’articolo 351 del Codice di procedura civile, in quelle sedi il giudice, se ritiene la causa matura per la decisione, può provvedere con sentenza contestuale.
Dalla prassi si verificherà se le Corti riterranno che questa norma autorizzi a procedere direttamente alla discussione e alla sentenza, senza transitare dall’udienza-filtro, oppure se accoglieranno un’interpretazione che imponga comunque di sentire le parti e valutare se emettere l’ordinanza-filtro. Si verificherà pure che ordine dare nella trattazione all’esame della richiesta di sospensiva rispetto al vaglio di inammissibilità, poiché il filtro potrebbe essere considerato del tutto preliminare anche rispetto alla decisione sulla sospensione dell’efficacia della sentenza. Per concederla, si valuterà se ricorre il fumus di fondatezza dell’appello, qualcosa di molto simile a ciò che oggi consente di superare il vaglio di ammissibilità. Senza ragionevole probabilità di accoglimento dell’appello, non ci potrà essere sospensiva.