16.03.2011

Il design è sempre protetto

  • Italia Oggi

di Debora Alberici  

Rischia una condanna penale chi vende delle copie di oggetti di design anche se non hanno il marchio. Non solo. L'autore dell'originale ha diritto al risarcimento del danno.

A questa interessante conclusione è giunta la Suprema corte di cassazione che, con la sentenza numero 6254/2011, ha confermato la condanna inflitta dalla Corte d'appello di Roma a due venditori di oggetti di design copiati da autori non particolarmente famosi e firmati da loro.

Gli imputati avevano impugnato la decisione dei giudici della Capitale sostenendo che gli oggetti «incriminati» non avevano un marchio.

Nel ricorso al Palazzaccio i due reclamavano la loro innocenza in quanto avevano copiato e firmato oggetti «del tutto sconosciuti al pubblico».

Ma la terza sezione penale ha respinto tutti i motivi del ricorso dando un'interpretazione estensiva all'articolo 517 del codice penale (vendita di prodotti industriali con segni mendaci). In particolare gli Ermellini hanno fatto un'importante premessa spiegando che «per la configurabilità del reato, non sono richiesti la registrazione o il riconoscimento di un marchio ne, tantomeno, la sua effettiva contraffazione o la concreta induzione in errore dell'acquirente sul prodotto acquistato, essendo sufficiente la mera attitudine a trarre in inganno il consumatore sulle caratteristiche essenziali del prodotto e che il bene giuridico oggetto di tutela non e l'interesse dei consumatori o quello degli altri produttori, ma quello generale attinente all'ordine economico, tanto che la messa in vendita o in circolazione di prodotti con segni mendaci determina, di per se, una lesione effettiva e non meramente potenziale della lealtà degli scambi commerciali».

Dunque per la configurabilità del reato non è necessario ingannare il consumatore. La prospettiva qui è diversa. È l'originalità dell'oggetto e il «particolare profilo estetico» a trovare tutela nel codice penale.

In fondo alle interessanti motivazioni, destinate all'ufficio del massimario, la Cassazione sintetizza in un nuovo principio queste affermazioni, scrivendo che «“gli oggetti cosiddetti di design, la cui produzione si contraddistingue per la stretta correlazione tra aspetti prettamente industriali e sensibilità artistica dell'autore che ne determinano la originalità e la riconoscibilità da parte dei consumatori, ancorché interessati ad uno specifico ambito commerciale, traggono da tale peculiarità il loro segno distintivo che ne consente l'esatta individuazione e, conseguentemente, garantisce la loro originalità e la provenienza da un determinato produttore».

In questo caso, fra l'altro, a inchiodare i due «falsari» erano state anche delle pubblicazioni su note riviste di arredamento che riportavano delle fotografie nelle quali gli oggetti avevano una didascalia con il solo riferimento al nome dell'autore.

Anche la Procura generale della Suprema corte, nell'udienza tenutasi al Palazzaccio lo scorso 2 febbraio, aveva chiesto la conferma della condanna della coppia.