02.04.2015

Il credito Irap 10% non fa reddito

  • Il Sole 24 Ore

Le sopravvenienze attive non concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo in quanto tali componenti positive non sono espressamente previste dagli articoli 53 e 54 del Tuir. Una conferma di questo orientamento – annunciato nel corso diTelefisco 2015 (si veda «Il Sole 24 Ore» del 30 gennaio scorso) – si è avuta con la circolare 6/E del 2015 dell’agenzia delle Entrate, laddove è stato chiarito che il credito d’imposta Irap del 10%, previsto dalla legge di stabilità 2015 per i soggetti che non si avvalgono di dipendenti, non concorre alla determinazione del reddito dei professionisti.
Il precedente storico è costituito dalla risoluzione 163/E del 2001 che ha precisato che sono esclusi dalla formazione del reddito di lavoro autonomo i proventi diversi dai compensi.
Ciò che, tuttavia, va osservato è che nel corso degli anni, in ossequio a considerazioni di natura logico-sistematica, in via interpretativa si è comunque pervenuti a dichiarare imponibili componenti che nel reddito d’impresa sarebbero considerate sopravvenienze attive e che non possono esserlo nel lavoro autonomo in assenza di un norma espressa.
La fattispecie che, da questo punto di vista, ha fatto sorgere più di qualche dubbio è quella della cessione del contratto di leasing finanziario relativo a un bene strumentale da parte di un lavoratore autonomo. Infatti, mentre l’articolo 88 del Tuir stabilisce che, al verificarsi della fattispecie, l’impresa rileva una sopravvenienza attiva – pari al valore normale del bene oggetto del contratto ceduto, al netto dei canoni relativi alla residua durata del contratto e del prezzo di riscatto – nessuna previsione analoga è prevista per gli esercenti arti e professioni. In via interpretativa, nel corso di una videoconferenza del 2007 l’Agenzia ha chiarito che i corrispettivi percepiti a seguito di tale cessione vanno ricompresi nella fattispecie contemplata nell’articolo 54, comma 1-quater del Tuir, della cessione di «elementi immateriali comunque riferibili all’attività artistica o professionale, in quanto l’importo percepito a fronte della cessione del contratto rappresenta il corrispettivo dovuto dal cessionario per subentrare nei diritti e negli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale esistente».
È evidente, a prescindere dalla opinabile assimilazione della cessione di un contratto alla cessione di elementi immateriali, che in via interpretativa si è tentato di risolvere un caso concreto, non in applicazione di un preciso precetto normativo, ma sulla base di considerazioni che potessero evitare un salto d’imposta.
Nella stessa ottica si muovono anche altre pronunce di prassi che tendono, in assenza di una norma specifica di tassazione delle sopravvenienze, ad affermare ragioni di simmetria impositiva. È il caso della risoluzione 106/E del 2010 che ha precisato che partecipano alla formazione del reddito di lavoro autonomo le somme dovute al professionista a seguito di una azione vittoriosa per danni da inadempimento contrattuale ed erogate a fronte sia di compensazione di mancati introiti sia a titolo di spese processuali sostenute per il relativo giudizio. La ragione di questa tassazione deriva dalla circostanza che le spese sostenute sono inerenti all’attività professionale e, quindi, deducibili e pertanto, per ragioni di simmetria impositiva, devono essere assoggettati a imposizione i rimborsi delle predette spese.
Ragionamento analogo è stato svolto nella risoluzione 356/E del 2007 concernente la tassazione di un’indennità diretta a risarcire il professionista per un danno all’immagine.
L’impressione che ne deriva è che la normativa sulla determinazione del reddito di lavoro autonomo andrebbe revisionata al fine di conferirle un assetto più razionale; altrimenti il rischio che si corre è quello di dover periodicamente ricorrere a interpretazioni difficoltose o a interventi “spot” del legislatore per far fronte a specifiche fattispecie non regolate come è accaduto, ad esempio, in anni recenti per la tassazione delle plusvalenze e minusvalenze e per i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela.