Non è ammissibile l’istanza di scioglimento dei contratti sulla base dell’articolo 169 bis della Legge fallimentare proposta in sede di domanda di concordato con riserva. Lo chiarisce la Sezione fallimentare del Tribunale di Milano con decreto del 28 maggio scorso. La domanda di preconcordato, infatti, introduce una situazione assai fluida che potrebbe non confluire necessariamente in un piano omologato dall’autorità giudiziaria. Fluidità che non può convivere certo, rimarcano i giudici, con la definitività degli effetti dello scioglimento.
Il provvedimento precisa poi che la nozione di contratti in corso di esecuzione di cui all’articolo 169 bis è sovrapponibile a quella dei contratti pendenti nel fallimento di cui agli articoli 72 della medesima Legge fallimentare. Non devono poi essere considerati pendenti i contratti a prestazioni unilaterali in cui una delle parti ha già eseguito la propria prestazione, quando del contratto rimangono solo crediti e debiti, come nel caso dei contratti di mutuo. E ancora non sono pendenti i contratti che in epoca precedente alla presentazione della domanda di concordato preventivo si sono risolti, sono stati oggetto di recesso unilaterale o di scioglimento per mutuo consenso.
È però possibile ottenere la sospensione dei contratti in essere con effetto che non può in alcun modo essere retroattivo rispetto alla medesima richiesta di concordato in bianco.
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Il Sole 24 Ore
25/06/14
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