11.02.2015

Il compenso garanzia di indipendenza del collegio sindacale

  • Il Sole 24 Ore

L’incarico di componente del collegio sindacalepuò essere svolto solo a titolo oneroso. La corresponsione di un compenso,infatti, consente all’organo collegiale di svolgere le funzioni professionali in maniera rigorosa e in piena autonomia, a tutela della stessa società, dei soci e dei terzi. È la principale conclusione cui è giunta la Cassazione, con la sentenza 22761/2014.
La pronuncia offre lo spunto per approfondire il tema della corretta quantificazione del compenso da attribuire ai sindaci, anche alla luce dell’abrogazione delle tariffe professionali, avvenuta nel 2012 ad opera del Dm 140: ferma restando la necessità del compenso ai sindaci, lo si può stabilire a priori in una clausola statutaria o, in mancanza, in sede di delibera assembleare. Se ciò non avviene, sarà il giudice ordinario a determinare i compensi, secondo quanto previsto dall’articolo 2233 del Codice civile. Ma le stesse società e i professionisti chiamati a ricoprire la funzione di sindaco si trovano spesso in difficoltà nel definire il quantum.
Uno spunto per determinarlo può venire dai parametri del Dm 140/2012. Anche se esso si applica solo quando è un organo giurisdizionale a disporre la liquidazione dei compensi in difetto di accordo fra le parti (orientandolo peraltro in modo non vincolante), i parametri possono costituire una misura per indirizzare le parti.
In particolare, per l’incarico di sindaco, senza la funzione di revisione legale, l’articolo 29 del Dm 140 prevede che il compenso annuo di ciascun sindaco sia determinato in funzione della sommatoria dei componenti positivi di reddito lordi e delle attività, ossia:
fino a 5 milioni di euro di importo complessivo, il compenso annuo può variare da 6mila a 8mila euro;
oltre i 5milioni e fino a 100 milioni, l’ulteriore compenso è calcolato sull’eccedenza come percentuale che può variare dallo 0,009 allo 0,010%;
oltre i 100 milioni e fino a 300 milioni, l’ulteriore compenso è calcolato sull’eccedenza come percentuale che può variare dallo 0,006 allo 0,009%;
oltre i 300 milioni e fino a 800 milioni, l’ulteriore compenso è calcolato sull’eccedenza come percentuale che può variare dallo 0,005% allo 0,006%;
oltre gli 800 milioni, per ogni 100 milioni euro in più o frazione, spetta una maggiorazione da 7.500 a 10mila euro.
I compensi così determinati possono essere ridotti, dal giudice, fino alla metà nel caso in cui la funzione di sindaco sia svolta in società di semplice amministrazione immobiliare o in società di godimento o ancora in società in liquidazione o in procedura concorsuale. Il compenso così determinato è onnicomprensivo: a differenza delle tariffe professionali, i parametri non propongono più la tradizionale distinzione tra controlli sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, redazione della relazione al bilancio dell’esercizio precedente e partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione.

Inoltre, i parametri ministeriali, nel fissare i compensi spettanti al sindaco non prevedono un massimo. Ciò, ovviamente, potrebbe portare a risultati assurdi nel caso di società di grandissime dimensioni.