28.10.2013

Il box autonomo non si può rialzare

  • Il Sole 24 Ore

La sopraelevazione della copertura di un’autorimessa pertinenziale ma strutturalmente autonoma non rientra nella legge 122 del 1989 (legge Tognoli), che si applica solo nei casi di parcheggio realizzati nel sottosuolo o al piano terreno degli edifici. Lo ha ricordato la Cassazione che, con la sentenza 20850 dell’11 settembre scorso, ha dato torto al proprietario di un fondo che aveva sopraelevato la propria autorimessa, appellandosi alla legge Tognoli.
Questa legge, anche se intende favorire la realizzazione di autorimesse, punta anche a salvare l’aspetto visibile del territorio: consente di realizzare parcheggi nel sottosuolo o al piano terreno di un fabbricato preesistente, proprio perché queste strutture non comportano alterazioni visibili del territorio. Dopo il ricorso di un vicino, il proprietario è stato condannato, sia in primo, sia in secondo grado, a ripristinare lo stato dei luoghi. L’uomo ha quindi fatto ricorso in Cassazione. Secondo i giudici di legittimità, l’articolo 9 della legge 122 del 1989 stabilisce che «i proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti. Tali parcheggi possono essere realizzati, a uso esclusivo dei residenti, nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato, purché non in contrasto con i piani urbani del traffico, tenuto conto dell’uso della superficie sovrastante e compatibilmente con la tutela dei corpi idrici».
Nel caso analizzato, però, l’autorimessa non era stata realizzata nel sottosuolo dell’edificio, né nei suoi locali al piano terreno, bensì in un’area pertinenziale all’immobile. Non è quindi ammessa la deroga agli obblighi di distanza, dato il carattere eccezionale della norma derogatoria rispetto all’ordinaria disciplina delle distanze che non legittima alcuna interpretazione estensiva.
Gli stessi giudici, infatti, hanno richiamato la più recente giurisprudenza amministrativa secondo la quale «la realizzazione di autorimesse e parcheggi, se non effettuata totalmente al di sotto del piano di campagna naturale, è soggetta alla disciplina urbanistica dettata per le ordinarie nuove costruzioni fuori terra».