Il bonus di 80 euro si può recuperare anche dai contributi previdenziali. Datori di lavoro (per i dipendenti) e committenti (per co.co.pro.), infatti, possono compensare con i contributi dovuti all’Inps, sul modello F24 e già a partire dal corrente mese di maggio, le somme riconosciute ai lavoratori in virtù del beneficio fiscale introdotto dal dl n. 66/2014. Lo spiega lo stesso Inps nella circolare n. 60/2014.
Il bonus fiscale. Il bonus è una misura diretta a ridurre il cuneo fiscale a lavoratori dipendenti e assimilati. In particolare, per l’anno 2014, viene riconosciuto ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati, la cui imposta lorda Irpef risulti di importo superiore alle detrazioni da lavoro spettanti. Il credito (fiscale) è così articolato:
- per i possessori di reddito complessivo non superiore a 24 mila euro, è pari a 640 euro annui (80 euro mensili a partire dal corrente mese di maggio);
- per i possessori di reddito complessivo superiore a 24 mila euro e fino a 26 mila euro, l’importo decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento proprio del livello di reddito complessivo pari a 26 mila euro.
Il recupero del bonus. L’impianto del decreto, spiega l’Inps, prevede che il credito venga erogato sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga, rapportandolo al periodo stesso. Come detto pertanto il bonus è pari a 80 euro mensili per il rapporto di lavoro di un mese intero. Le somme vengono anticipate in busta paga dai datori di lavoro/sostituti d’imposta i quali, ai fini del recupero, sono autorizzati a utilizzare, fino a capienza, l’ammontare globale delle ritenute disponibili in ciascun periodo di paga e, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per quello stesso periodo di paga. Al riguardo, l’Agenzia delle entrate con risoluzione n. 48/E del 7 maggio 2014 ha istituito il codice tributo «1655» denominato «Recupero da parte dei sostituti d’imposta delle somme erogate ai sensi dell’articolo 1 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66». In base a tali indicazioni, il nuovo codice tributo va esposto nella sezione «Erario» del modello F24, in corrispondenza delle somme inserite nella colonna «importi a credito compensati», con indicazione nel campo «rateazione/regione/prov./mese rif.» e nel campo «anno di riferimento», del mese e dell’anno in cui è avvenuta l’erogazione del beneficio fiscale, rispettivamente nel formato «00MM» e «AAAA». Trovando applicazione la compensazione, spiega l’Inps, datori di lavoro e committenti possono utilizzare il nuovo codice per recuperare le somme erogate anche a valere sui contributi previdenziali. Le operazioni di recupero sono effettuabili a far tempo dal periodo di paga «maggio 2014».