15.11.2013

I titolari «effettivi» al Cerved

  • Il Sole 24 Ore

Il tema dell'”adeguata verifica” dei clienti continua a turbare non poco il lavoro degli operatori finanziari. Infatti, gli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio – Dlgs 231/2007 e successive norme attuative – impongono agli operatori finanziari controlli penetranti sui soggetti che conferiscono loro denaro o patrimoni e, a partire dall’1 gennaio prossimo, i controlli riguarderanno anche i rapporti aperti prima del 2008. Intanto però, a norme vigenti (si veda anche l’articolo sotto sulla complessità del sistema regolamentare attualmente in campo) non mancano i problemi applicativi per gli operatori su cui ci si è soffermati ieri a Milano in occasione di un convegno organizzato da Aira (Associazione italiana responsabili antiriciclaggio). E dai lavori è emerso come da parte del ministero dell’Economia sia allo studio un provvedimento che prevede, anche in ossequio alle prescrizioni del Gafi, che, per quel che riguarda le società, occorra l’identificazione preventiva del titolare effettivo e che l’identità di tale soggetto vada poi comunicata al Cerved. Si tratterebbe di una modalità operativa nuova che imporrà agli operatori finanziari uno sforzo di controllo sempre maggiore. Operatori, peraltro, specie in banca, alle prese con problemi applicativi di ogni tipo. Ad esempio nel mirino è finita la disposizione (decreto 169/2010 integrata dalle disposizioni del Mef del 30 luglio scorso) in forza della quale i fondi depositati che non rispondono ai requisiti delle norme antiriciclaggio dovrebbero finire in “ostaggio” di un conto non remunerato presso lo stesso istituto di credito. Una prassi che desta più di una perplessità negli operatori. «Sono prevedibili, oltre a dei veri e propri blocchi operativi di sportello – spiega Ranieri Razzante, presidente dell’Associazione che riunisce 250 operatori del settore finanziario – anche numerosi contenziosi con la clientela che si vedrà negare la possibilità di ritirare o gestire i propri fondi». Le numerose problematiche operative sono state evidenziate anche da Giacomo Scaringi, responsabile antiriciclaggio del gruppo Deutsche Bank: «temiamo grosse difficoltà nelle procedure di gruppo, soprattutto nella fase di gestione di disponibilità in titoli e di polizze assicurative».
Molti dubbi anche sull’obbligo di adeguata verifica rafforzata delle operazioni in contante con banconote di grosso taglio oltre i 2.500 euro; in questi casi al cliente andrà chiesta la provenienza delle banconote da 200 e 500 euro. Il dubbio è se vadano segnalate le operazioni fatte solo con valute di grosso taglio oppure se basti una banconota da 500 o 200 euro (in un contesto di versamento maggiore) unitamente ad altre di piccolo taglio a far partire la verifica rafforzata. E lo stesso dubbio si pone per i versamenti datti attraverso la cassa continua. La risposta degli operatori va nel senso della necessità, in ogni caso, della verifica rafforzata. Per non dire poi che le banche, nel condurre i controlli relativi all’adeguata verifica, devono preoccuparsi anche dei legami familiari del soggetto, della posizione dei suoi conviventi e delle persone politicamente esposte con cui abbia rapporti.