26.02.2014

I documenti vanno esibiti subito

  • Il Sole 24 Ore

Nessuna “comprensione” dell’agenzia delle Entrate per il contribuente che non produce documenti durante la fase del contraddittorio ma li esibisce successivamente al giudice. L’ufficio chiederà alla Commissione tributaria di fondare il proprio convincimento solo sui documenti esibiti nel contraddittorio e non anche su quelli presentati per la prima volta con il ricorso. Sono queste le rigorose indicazioni impartite dall’Agenzia ai propri uffici territoriali con la recente direttiva in tema di redditometro (si veda Il Sole di ieri).
L’Agenzia interpreta in misura particolarmente restrittiva il contenuto dell’articolo 32 del Dpr 600/73, secondo il quale le notizie e i dati non prodotti in risposta agli inviti dell’ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell’accertamento in sede amministrativa e contenziosa.
Nel “vecchio” redditometro la fase del contraddittorio era solo facoltativa, ma tuttavia, salvo sporadici casi, gli uffici inviavano un questionario (ai sensi appunto dell’articolo 32 citato), al fine di ottenere notizie per l’emissione del successivo avviso di accertamento.
Nella direttiva è richiamato il principio affermato in alcune pronunce della Cassazione (sentenze 28049/2009, 17055/2012, 453 e 455/2013) secondo il quale la mancata risposta al questionario, come la mancata esibizione o trasmissione di atti, documenti, libri e registri, in risposta agli inviti dell’ufficio producono l’effetto di impedirne la considerazione a favore del contribuente.
L’unica deroga esiste quando la consegna “tardiva” dipende da cause non imputabili al contribuente stesso e ciò deve risultare da idonea dichiarazione prodotta in atti.
Agli uffici territoriali, dunque, è richiesta una valutazione della giustificazione dedotta sulla citata tardività e solo qualora le circostanze rilevate siano fondate e meritevoli di accoglimento, la pretesa potrà essere rideterminata anche sulla base dei documenti allegati solo al ricorso.
Tuttavia, non va trascurato che la rigidità di interpretazione dell’articolo 32, non fa i conti con il contenuto dei questionari medesimi.
Normalmente, infatti, l’ufficio si limitava ad inviare una richiesta stereotipata di quanto potrebbe essere utile al fine del controllo e solo talvolta evidenziava i beni indice che risultano, dall’anagrafe tributaria, nella disponibilità del contribuente.
È lasciata così a quest’ultimo la scelta su cosa produrre, ricercando nei propri archivi quanto ritenuto utile.
Solo con la motivazione contenuta nell’avviso di accertamento il contribuente ha poi la consapevolezza di ciò che potrebbe ulteriormente produrre per la propria difesa.
La Cassazione (sentenze 13289/2011, 16536/2010) ha precisato che l’inutilizzabilità deve essere contenuta entro limiti rigorosi che garantiscano il rispetto del diritto di difesa. Trova così applicazione solo quando si sia in presenza di una specifica richiesta o ricerca da parte dell’amministrazione e di un rifiuto o di un occultamento da parte del contribuente.
Ne consegue che qualora l’ufficio chiedesse l’inammissibilità dei documenti allegati al ricorso per la prima volta, si potrà evidenziare che mai alcuna richiesta specifica ne era stata fatta in precedenza né tanto meno può essere esistito un rifiuto da parte del contribuente.
Un altro aspetto interessante che emerge dalla citata direttiva è relativo alla prova degli aiuti provenienti dai familiari.
Di sovente il contribuente riceve denaro per far fronte alle spese quotidiane ovvero per incrementi patrimoniali.
L’Agenzia precisa, limitatamente alle presunzioni derivanti dai coefficienti redditometrici, che per gli apporti provenienti da familiari conviventi non è necessaria la prova del trasferimento di denaro, essendo sufficiente che il reddito di questi soggetti sia capiente per il tenore di vita di tutto il nucleo.
Quando invece l’aiuto è finalizzato per un investimento patrimoniale, a prescindere dalla convivenza o meno, è necessaria la tracciabilità del trasferimento.
Medesima prova, infine, è richiesta anche quando l’aiuto proviene da terzi non conviventi (siano parenti o meno).