30.01.2013

I beni ai soci «pesano» sul calcolo del redditometro

  • Il Sole 24 Ore

La comunicazione dei beni dell’impresa utilizzati dai soci e dai familiari, che probabilmente entrerà nelle prossime misure di semplificazione (si veda Il Sole 24 Ore di ieri), ha comunque delle ripercussioni ai fini del nuovo redditometro. Il senso della comunicazione dovrebbe essere proprio questo, se non vi fossero alcuni aspetti che destano una serie di perplessità. Uno di questi è che in un apposito “tracciato record” della comunicazione viene fatto riferimento anche al caso in cui un socio utilizzatore di un bene dell’impresa sia un soggetto diverso da una persona fisica. La questione più rilevante, però, è che attraverso la comunicazione viene segnalato che un determinato socio o familiare utilizza un bene della società (ad esempio, un’autovettura). In sostanza, viene comunicato che il socio o il familiare ha la disponibilità del bene, pur essendo quest’ultimo intestato alla società. Il fatto è, però, che il concetto di disponibilità del bene rilevava ai fini del vecchio redditometro e non del nuovo strumento. Con il nuovo redditometro rileva invece il concetto della “spesa sostenuta”, la quale sarà senz’altro stata sostenuta – perlomeno con riferimento al costo d’acquisto – dalla società. Per cui, in questo caso, nessun valore come “investimento” potrà essere attribuito ai fini del redditometro al socio o al familiare. Probabilmente anche le spese di gestione del bene (ad esempio, le manutenzioni) saranno intestate alla società, per cui anche in questa eventualità nulla potrà essere attribuito al socio. Questo a meno che non entrino in gioco i valori delle spese medie Istat. In sostanza, per effetto della comunicazione dei beni utilizzati dai soci, un’autovettura, ad esempio, sarà considerata ai fini del redditometro “di pertinenza” del socio, per cui potrebbero essere attribuite a quest’ultimo le spese medie Istat (manutenzione, ricambi, carburante, eccetera) per l’utilizzo della stessa.
La questione è quella, a questo punto, della rilevanza della spesa media Istat (è uno degli aspetti di cui si parlerà a Telefisco). In sostanza, si tratta di capire se la spesa media Istat rileva, quando prevista, in ogni caso oppure soltanto quando l’Agenzia è in possesso di elementi da cui si può desumere che il contribuente ha sostenuto quel tipo di spesa. Come è già stato rilevato su queste pagine, nella tabella A allegata al decreto del redditometro vi sono delle spese che non necessariamente il contribuente deve avere sostenuto (animali domestici o scolastiche). Considerando che il decreto dispone che gli elementi indicativi di capacità contributiva sono rappresentati dalle “spese sostenute”, si è dell’avviso che la spesa media Istat possa rilevare, se più elevata, solo quando l’Agenzia è in possesso di elementi che il contribuente ha sostenuto quantitativamente quel tipo di spesa. Solo per due voci (“fitti figurativi” e “pasti e consumazioni fuori casa”) valgono invece sempre i valori figurativi, e questo appare in contrasto con lo stesso decreto.
Conseguentemente, i valori Istat potranno rilevare solo quando l’Agenzia è a conoscenza che il contribuente sostiene effettivamente delle spese per i beni oggetto della comunicazione. Occorre considerare che la spesa sostenuta potrebbe essere data dal corrispettivo che il socio paga alla società per l’utilizzo del bene (tipico caso è quello dell’immobile).
Poi vi è la questione dei finanziamenti soci e delle altre forme di capitalizzazione nei confronti della società che dovrebbero essere indicati nella comunicazione, anche se la norma di riferimento non prevede tale obbligo. Proprio per questo, la stessa norma non prevede al momento alcuna penalità nel caso in cui non si provveda a tale indicazione.